mercoledì 2 maggio 2012

LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DEL FABBRICATO


LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

L’art. 3  ( cedolare secca sugli affitti ), comma 3 del Decreto Legislativo n. 23/2011 ha stabilito che: ” Fermi gli obblighi  di  presentazione  della  dichiarazione  dei redditi, la registrazione del  contratto  di  locazione  assorbe  gli ulteriori obblighi di comunicazione,  incluso  l'obbligo  previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191”.
 A sua volta il Decreto Legislativo n° 70 /2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n° 106 ha disposto ( con l’art. 5, comma 4) che:”Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili , la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o, comunque, diritti immobiliari assorbe l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n° 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n° 191.”

Con queste norme è venuto meno l’obbligo di comunicare, entro le 48 ore, la cessione di un fabbricato così come previsto dall’art. 12 del D.L. 59/78, convertito nella L. 191/78 che stabilisce: Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. (…omissis…) La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. 
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. (…omissis…). Vengono accettate anche le comunicazioni tramite Posta Elettronica Certificata.

E’ opportuno sottolineare che l’art. 3 comma 3 del D.L. n° 23/2011 e l’art.5, comma 4 del D.L. 70/2011 sono andati a modificare unicamente la disciplina relativa alla comunicazione di cui all'articolo 12 sopra riportato, motivo per cui rimane ferma la comunicazione di cessione di fabbricato (da presentare all'autorità di Polizia sempre entro 48 ore) per la concessione di alloggio o di ospitalità a uno straniero o a un apolide, per l'assunzione di uno di questi soggetti come dipendente e per la cessione agli stessi della proprietà o del godimento di beni immobili.

Tale obbligo permane in forza dell’art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ove recita: “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”. 

Rimane altresì l’obbligo della comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza in caso di:” locazione di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività di impresa, o di arti e professioni “ in quanto il comma 6 dell’art.3 del predetto Decreto Legislativo n. 23/2011 esclude esplicitamente la possibilità di applicare il comma 3 dell’art.3.

Alla luce di quanto sopra  esposto sembra si possa affermare che l’obbligo della comunicazione, entro le 48 ore, all’Autorità di Pubblica Sicurezza, permanga esclusivamente:  

-        nel caso di cessione di immobili, di qualsivoglia genere o natura, sia in godimento che con il trasferimento di diritti reali, a stranieri o ad apolidi;
-        nel caso di cessione in locazione, a chiunque, di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività di impresa, o di arti e professioni

Va sottolineato come sia ritenuta valida, ai fini della corretta trasmissione dei dati, la comunicazione a mezzo posta certificata (P.E.C.).

L'argomento è stato definitivamente regolamentato dall'art. 2 del DECRETO LEGGE n. 79/2012. A tal proposito, si consiglia di consultare i commenti inseriti in calce a questo post.


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2 commenti:

  1. Ulteriore precisazione:

    Oggetto:DENUNCIA CESSIONE FABBRICATO (D.L. 79/2012, art. 2)

    Non è più dovuta la comunicazione “cessione di fabbricato” relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso.
    La soppressione è stata disposta con l’art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza) pubblicato sulla G.U. n. 142 del medesimo giorno e in vigore da ieri 21 giugno 2012.
    Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricato sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall’abitativo per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, conosciuta anche come “denuncia antiterrorismo”, prevista dall’art. 12 del D.L. n. 59/78 (decreto antiterrorismo), in caso di permanenza nell’immobile superiore a trenta giorni.
    La registrazione del contratto, infatti “assorbe” l’obbligo in questione. Nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali, permane l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco. IL D.L. 79/2012 dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione), quando ad occupare
    l’immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all’Unione europea.
    Nei casi in cui rimane obbligatoria, la comunicazione potrà avvenire anche in via telematica non appena sarà stato varato l’apposito decreto del ministro
    dell’interno, previsto dalla nuova normativa.

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  2. Il Decreto Legge n. 79/2012 ( http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;79 ) è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/2012.
    Ecco qui il testo dell'art. 2:

    Comunicazione della cessione di fabbricati

    1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
    2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
    3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
    4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico
    approvato con il medesimo decreto.
    5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
    6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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