mercoledì 28 novembre 2012

NEWS: SLITTA LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL'IMU.

NEWS: PROROGATA LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE


Slitta al 4 febbraio 2013 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2012, precedentemente fissata al 30 novembre di quest'anno. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Comunicato Stampa n. 172 del 28 novembre 2012, dove si legge: “L’articolo 9 del D. L. n. 174 del 2012, come modificato durante l’iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione Imu, avvenuta lo scorso 5 novembre. Pertanto, l’attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno 2012, stabilito dall’articolo 13 comma 12-ter del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica”. 
La dichiarazione IMU deve essere presentata per comunicare un'eventuale variazione nella tipologia di possesso dell’immobile, ed è obbligatoria nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni non conoscibili dal Comune (in presenza di locazione finanziaria o di area divenuta edificabile a seguito di demolizione di fabbricato, ecc...). La dichiarazione non è da presentare nel caso dell’abitazione principale, ad esclusione del caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale. Il modello va presentato anche quando gli immobili godono di riduzione dell’imposta (ad esempio quelli inagibili o inabitabili, o quelli di interesse storico o artistico). 
Consultando le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, di cui infra, è possibile verificare, nello specifico, sia i singoli casi previsti dal Ministero in cui sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, sia i casi di esclusione.
Resta invariata la data del 17 dicembre 2012 per il versamento dell'imposta.

domenica 25 novembre 2012

SCHEDA CARBURANTE: LA CIRCOLARE 42/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SCHEDA CARBURANTE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 42/E del 09/11/2012 ha fornito dei chiarimenti in tema di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da parte di soggetti Iva, a seguito delle novità introdotte dal decreto legge  n. 70 del 13/05/11 (Decreto Sviluppo), convertito nella Legge n. 106/2011.
La Circolare ha voluto chiarire l'aspetto dell'introduzione del comma 3-bis, da parte del succitato decreto, all'art. 1 del D.P.R. n. 444/1997 (Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione).
Recita l'articolo in esame:" In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.
L'Agenzia delle Entrate precisa, con il suo documento, che " la norma esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate".
Permane pertanto l'obbligo della scheda carburante per chi effettua i pagamenti in contanti o con mezzi diversi da quelli sopra elencati, quali, ad esempio le carte fedeltà (cd. contratto di netting).
Citando il comma 3-bis, la Circolare precisa infine che le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da tutti quegli operatori finanziari istituzionali, quali:
  • banche
  • Poste italiane s.p.a.
  • intermediari finanziari
  • imprese di investimento collettivo del risparmio
  • società di gestione del risparmio
tenuti a "rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro", come disposto dal D.P.R. n. 605/1973.
Ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione del relativo costo, l'Agenzia delle Entrate ritiene necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo.
Va doverosamente ricordato che, per l'acquisto di carburanti, la percentuale dell'IVA attualmente detraibile è pari al 40% così come la deduzione del costo, anch'essa ammontante al 40% del totale corrisposto (al netto dell'IVA). Dal 2013 la deduzione del costo scenderà al 20%  mentre restano ancora dubbi, sempre per l'anno nuovo, sul permanere della detraibilità dell'IVA al 40%. Poichè i chiarimenti forniti dall'Agenzia risultano ancora lacunosi sulle modalità di detrazione dell'IVA in caso di pagamenti con carte di credito e similari (è possibile detrarre l'IVA presentando semplicemente al proprio commercialista l'estratto conto con, evidenziati, i pagamenti effettuati?), si consiglia, per ora, di continuare ad avvalersi della scheda carburante anche in caso di pagamenti effettuati tramite carte elettroniche.

giovedì 22 novembre 2012

NOMISMA: III RAPPORTO 2012 DEL MERCATO IMMOBILIARE

NOMISMA: III RAPPORTO 2012 DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE




E' stato presentato, il 21 novembre 2012, presso la Camera di Commercio di Milano, il III rapporto quadrimestrale sull'andamento del mercato immobiliare 2012, elaborato da Nomisma (per leggere il programma clicca QUI).
Accompagnato da un Comunicato Stampa riassuntivo degli interventi dei relatori, tra cui Pietro Modiano, presidente Nomisma, Sergio De Nardis, chief economist Nomisma e Luca Dondi, responsabile real estate di Nomisma, il rapporto evidenzia il brusco calo di compravendite degli immobili residenziali che si sta concretizzando anche quest'anno. Rispetto alle oltre 598.000 transazioni del 2011, che già costituivano un'impietosa contrazione del 30% rispetto ai volumi registrati nel 2006, il 2012 dovrebbe attestarsi, secondo Nomisma, intorno alle 466.000 compravendite (residenziali), segnando quindi un -22% in un solo anno. Lo studio condotto su 13 grandi città d'Italia registra un calo costante dei valori a metro quadro (Torino segna un -4,7% su base annua) ed una previsione di prezzi in costante discesa per il biennio 2013 e 2014 non solo per le abitazioni, ma anche per gli uffici e per i negozi.
La stretta del credito, motivata dalla crisi della liquidità e da un aumento della sofferenza dei crediti bancari, ha contribuito alla discesa degli indici immobiliari: Nomisma, basandosi sui dati forniti da Banca d'Italia, da Mutuionline e da Assofin, ha rilevato una fortissima diminuzione dell'erogazione dei mutui passati da un volume pari a 56.980 milioni di euro del 2008 ad un valore stimato nel 2012 pari a meno della metà (27.780 milioni di euro).
In occasione dell'evento, è stata anche diffusa l'indagine Green Building 2012 condotta da Nomisma in collaborazione con Green Building Council Italia.

sabato 17 novembre 2012

VISURE CATASTALI A PAGAMENTO

LE VISURE CATASTALI A PAGAMENTO




Con la Circolare n. 4 del 28 settembre 2012, l'Agenzia del Territorio ha stabilito le nuove modalità di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale.
Nell'Allegato 1 alla suddetta circolare, sono riportati gli importi, in vigore dall'1/10/2012, dei tributi speciali catastali.
Per la consultazione degli atti catastali, l'importo dovuto per la visura di ogni singola unità immobiliare è pari ad 1,00 euro; se l'accesso avviene per via telematica utilizzando la piattaforma SISTER, è stata disposta la riduzione del 10% del tributo dovuto (euro 0,90 per ogni unità).
Non sconteranno il tributo le visure e le ispezioni cosiddette "personali", richieste in relazione ai beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulti essere titolare (anche in parte) del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Parimenti, nulla sarà dovuto nel caso in cui la risultanza della visura telematica venga visualizzata a video e non sia richiesta la produzione del documento visualizzato.
Permane la gratuità anche per il servizio di consultazione delle rendite catastali, disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio e per il servizio di ricerca dati catastali per codice fiscale (disponibile, quest'ultimo, utilizzando Fisconline).

NEWS: LA RIFORMA DEL CONDOMINIO

NEWS: LA RIFORMA DEL CONDOMINIO



Il Testo approvato alla Camera il 27/09/2012, di riforma alle norme che regolano la materia del condominio negli edifici è approdato, in data 13 novembre 2012, alla Commissione Giustizia al Senato (Scheda di seduta) che lo ha approvato senza ulteriori modifiche.
Il Disegno di legge, con la sua approvazione definitiva, andrà a novellare, dopo 70 anni (aggiungendone anche di nuovi), quasi tutti gli articoli del Libro Terzo Capo II del nostro Codice Civile, (art.li da 1117 a 1139 c.c.), alcuni articoli delle disposizioni di attuazione del Codice Civile ed alcune disposizioni contenute nelle Leggi speciali.
Tra le tante novità introdotte, volte anche a dare un volto nuovo al concetto di condominio ed al ruolo attivo che dovrà rivestire nel contesto urbano, spiccano le seguenti:
  1. Art. 1117 c.c. - tra le parti comuni degli edifici verranno inseriti, riprendendo l'ormai prevalente giurisprudenza, "i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune".
  2. Art. 1118 c.c. - in materia di diritti dei partecipanti sulle cose comuni, è stato previsto l'inserimento del comma 4: "  Il condomino, ove venga oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell’impianto condominiale, e questi, nell’arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal condominio, può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma".
  3. Art. 1120 c.c. - con la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore del condominio (ex art. 1136 c. 2 c.c.) le assemblee condominiali potranno disporre le innovazioni riguardanti " ...(omissis)... la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili".
  4. Art. 1122-bis c.c. - di nuova introduzione, consentirà "...l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato".
  5. Art. 1129 c.c. - in materia di nomina e revoca dell'amministratore. In particolare l'articolo dispone che:" Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario". Ed ancora: "In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. L’amministratore non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa deliberazione dell’assemblea che ne ha deliberato la nomina"
  6. Art. 1134 c.c. - è aggiunto, in calce, un ultimo comma:" L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato".
  7. Art. 1138 c.c. - una interessante novità, oggetto ancora di discussioni, è stata introdotta dall'ultimo comma proposto, ove prevede:" Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia".
  8. Art. 63 disp. att. c.c. - il nuovo testo prevederà che "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti alla data del subentro".
  9. Art. 66 disp. att. c.c. - il nuovo testo, in materia di convocazione dell'assemblea condominiale disporrà: "L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima; inoltre l’assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può svolgersi in un giorno in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta come tale dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che, ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, hanno stipulato intese con lo Stato".
  10. Art. 67 disp. att. c.c. -  "Nudo proprietario e usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale".
  11. Art. 71 disp. att. c.c. - questo articolo novellato disporrà l'istituzione, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, il Repertorio dei condomini nel quale saranno annotate una serie di informazioni volte ad identificare fiscalmente l'edificio nonchè la sua attività tra cui le delibere, i bilanci, le liti, gli atti modificativi del regolamento condominiale ed i contratti stipulati dal condominio con terzi, di valore superiore ad euro 10.000.
  12. Art. 71-bis disp. att. c.c. - di nuova istituzione. Imporrà l'obbligo della creazione, sempre presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio,  di un Registro degli amministratori di condominio, indicando anche i requisiti soggettivi necessari per potervi essere iscritti.
  13. Art. 71-ter disp. att. c.c. - di nuova istituzione. "Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili di cui all’articolo 1129, settimo comma, dei documenti di cui all’articolo 1130, numeri 7), 8), 9 e 10), del codice e degli altri documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare. L’aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, salvo diversa previsione dell’assemblea. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini".
L'art. 32 recita: "Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale...(omissis)". Poichè la Legge n. 220/2012 è stata pubblicata sulla G.U. n. 293 del 17/12/2012, il provvedimento entrerà in vigore il 18 giugno 2013


venerdì 9 novembre 2012

I CONTRATTI TIPO PER LA LOCAZIONE AGEVOLATA: IL D.M. 30 DICEMBRE 2002

I CONTRATTI TIPO PER LA LOCAZIONE AGEVOLATA



Il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia, ha emanato il D.M. 30 dicembre 2002 con cui fissa i criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati, ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 della stessa legge. 
Al presente Decreto erano stati allegati i contratti-tipo ed una tabella per la ripartizione degli oneri accessori.
L'art 7 stabiliva, ai fini della decorrenza dell'obbligatorietà ad utilizzare i contratti tipo che "l'adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla base dei criteri indicati nel presente decreto, degli Accordi territoriali da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
In mancanza di sottoscrizione degli Accordi in sede locale, i contratti vengono stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi previgenti, fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431".









- Per consultare i criteri per il calcolo del canone d'affitto sulla base degli accordi territoriali vigenti per la Città di Torino, contenuti nella pagina Lo.C.A.Re., cliccare QUI.
- Per visionare il rinnovo degli Accordi Territoriali del Comune di Torino del 25 settembre 2013, cliccare QUI. Per la tabella delle Aree, cliccare QUI.
- Comune di Torino: Locazione abitativa parziale di appartamento di natura transitoria.
- Comune di Torino: Locazione abitativa parziale di appartamento a studenti universitari.
- Per scaricare la Tabella degli Oneri Accessori, clicca QUI.

Con riferimento ai contratti di natura transitoria, di durata non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi, è bene ricordare che l'art. 2 comma 2 del succitato decreto stabilisce che "i  canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane  di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall’articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431". 
In altre parole, nelle aree individuate dall'art. 2, per i contratti di locazione di natura transitoria il canone di locazione sarà calcolato sulla base degli Accordi Territoriali. Altrove, il canone deve intendersi libero. In entrambi i casi, si dovranno comunque utilizzare i contratti tipo predisposti (Allegato C e Allegato D).




martedì 6 novembre 2012

IL SENTIMENT DEL MERCATO IMMOBILIARE

IL SENTIMENT DEL MERCATO IMMOBILIARE E L'INDICE FIUPS

Sono stati pubblicati i risultati del questionario per la rilevazione del "Sentiment del mercato immobiliare" relativi al secondo quadrimestre del 2012Questo studio è stato condotto dal Dipartimento di Economia dell'Università di Parma in collaborazione con la Federimmobiliare e la società Sorgente Group s.p.a.
L'analisi della percezione riscontrata tra gli operatori e gli investitori istituzionali sull'andamento del mercato immobiliare viene tradotta nell'indice FIUPS, acronimo di Federimmobiliare, Università degli Studi di Parma e Sorgente Group s.p.a.
Lo studio si propone, con la distribuzione di questionari e l'elaborazione dei dati raccolti, di analizzare la percezione e le aspettative di chi opera nel settore dell'industria immobiliare, in relazione all'andamento non solo del mercato ma anche degli investimenti nel comparto del Real Estate, con una particolare attenzione rivolta agli operatori della finanza immobiliare.
L'obbiettivo è di raccogliere dati che indichino una previsione, espressa dagli addetti ai lavori, su un campione di circa 200 intervistati operanti nella finanza immobiliare, nella progettazione, nella valutazione, nella consulenza, nel trading (oltre a notai, ingegneri, geometri ed architetti), sull'andamento del mercato immobiliare per i dodici mesi successivi.
La PUBBLICAZIONE, la cui esposizione esaustiva è presentata con una grafica elegante ed al tempo stesso efficace, ha rilevato che le previsioni continuano ad essere tutt'altro che positive. In particolare, l'80% del campione intervistato sostiene che l'attività del comparto immobiliare nei dodici mesi precedenti sia peggiorata. Il 38% prevede per i prossimi dodici mesi un peggioramento ed un altro 38% ritiene che assisteremo ad una sostanziale stabilità.
L'andamento dei prezzi, i tempi medi di vendita e lo sconto medio praticato da chi vende, evidenziano una condizione di mercato poco brillante, in cui si prevede un'ulteriore riduzione dei valori immobiliari, con conseguente aumento del divario tra domanda ed offerta.

lunedì 5 novembre 2012

NEWS: COMUNICATO STAMPA CORTE COSTITUZIONALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

COMUNICATO STAMPA DAL PALAZZO DELLA CONSULTA




Con un Comunicato Stampa emesso in data 24/10/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione civile (art. 5 comma 1).
La Consulta ha così accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar del Lazio nel 2011.
In attesa del deposito delle motivazioni, resta comunque valido l'istituto della conciliazione in forma facoltativa.

AGGIORNAMENTO
In data 06 dicembre 2012 è stata depositata la Sentenza n. 272/2012.


sabato 3 novembre 2012

CITTA' DI TORINO: IMU 2012

CITTA' DI TORINO: DELIBERATE LE NUOVE ALIQUOTE IMU 2012



Il Consiglio Comunale di Torino, riunitosi in sessione ordinaria, ha deliberato in data 29/10/12 (al punto 22 dell'o.d.g.) le nuove aliquote da applicare per il calcolo della seconda rata a saldo dell'IMU 2012.
L'Allegato 1 riporta elencate tutte le aliquote, le detrazioni previste e le percentuali di ripartizione tra Stato e Comune. 
Spicca, per la prima casa, la nuova aliquota dello 0,575%, che si mantiene tale anche nel caso di abitazione concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L.431/98 art. 2, comma 3 e art. 5 comma 2 e che sale all'1,06% nel caso di unità abitativa  non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
L'imposta sulle aree fabbricabili è stata fissata allo 0,96%, mentre un'abitazione adibita ad abitazione principale, concessa dal proprietario in uso gratuito (es. comodato) a parenti di primo grado, che  la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono, sconta l'imposta allo 0,76%.
Per calcolare la base imponibile del proprio immobile, il Comune ha messo a disposizione uno schema riassuntivo. Una Pagina dedicata è stata invece predisposta per il calcolo ed il pagamento dell'imposta, utilizzando i codici tributo, istituiti con Risoluzione 35/E del 2012 dall'Agenzia delle Entrate, per il versamento tramite il Modello F24.
Per facilitare le operazioni di determinazione dell'imposta da parte del contribuente, il Comune ha reso disponibile sul suo sito un software per il Calcolo automatico dell'IMU che si può utilizzare avendo cura di modificare le aliquote base indicate dal programma.

venerdì 2 novembre 2012

ISTAT: I PREZZI DELLE ABITAZIONI

I PREZZI DELLE ABITAZIONI (IPAB) DEL SECONDO TRIMESTRE 2012 SECONDO L'ISTAT



Con la diffusione dei dati del secondo trimestre 2012, l'Istat avvia la pubblicazione dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie sia per fini abitativi sia per investimento. La pubblicazione dell'IPAB avviene nell'ambito di un progetto europeo mirato alla produzione di indici dei prezzi degli immobili residenziali come previsto da un Regolamento europeo di prossima emanazione.
Per consultare la pagina, cliccare QUI
Cliccando sulla dicitura "Testo integrale", a lato della comunicazione dell'ISTAT, è possibile scaricare in formato .pdf il documento contenente i grafici e gli indici dei prezzi delle abitazioni elaborati a partire dal primo trimestre 2010.
Mentre le rilevazioni evidenziano, su base nazionale, un leggero incremento dei prezzi delle abitazioni nuove, sulle abitazioni esistenti lo studio osserva una diminuzione dello 0,8% sul trimestre precedente e del 3,6% rispetto allo stesso trimestre del 2011.
La "Nota metodologica", anch'essa scaricabile in .pdf, informa che sono gli atti notarili di compravendita immobiliare a costituire la fonte informativa su cui l’Istat basa la costruzione degli indici dei prezzi delle abitazioni, avvalendosi della la banca dati del Registro.