giovedì 21 febbraio 2013

NEWS: LA CIRCOLARE 1/E 2013 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



NEWS: LA CIRCOLARE 1/E 2013 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In data 15 febbraio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la consueta Circolare annuale contenente la sintesi delle risposte fornite ai quesiti della stampa specializzata. La suddetta Circolare affronta un numero molto ampio di tematiche. Per comodità, riportiamo qui di seguito l'indice:

1. ACCERTAMENTO E REDDITOMETRO ......................................................................4
1.1 Redditest .............................................................................................................................4
1.2 Redditometro e beni ad uso promiscuo ................................................................................4
1.3 Rapporti tra vecchio e nuovo redditometro .........................................................................4
1.4 Redditometro e ”quota di risparmio riscontrata”.................................................................5
2. ACCERTAMENTO ..........................................................................................................5
2.1 Elenco clienti e fornitori .....................................................................................................5
2.2 Transfer Pricing - Remunerazione attesa dalle Amministrazioni estere per l’attività
di distribuzione........................................................................................................................6
2.3 Contenzioso ....................................................................................................................7
2.4 Autotutela .......................................................................................................................7
2.5 Avviso di accertamento per adesione – Termini per l’impugnativa....................................8
3. IVA...................................................................................................................................9
3.1 Iva per cassa e cessione del credito ..............................................................................9
3.2 Iva per cassa e pagamento non in contanti .................................................................10
3.3 Iva per cassa e note di variazione ...............................................................................11
3.4 Iva per cassa e operazioni internazionali......................................................................12
4. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI...............................................13
4.1 Corrispettivo inferiore al valore di perizia ....................................................................13
4.2 I diritti edificatori.........................................................................................................14
4.3 Gli effetti dell’omessa indicazione in Unico .................................................................15
5. IRAP..............................................................................................................................16
5.1 Deduzione sulle spese del personale ...........................................................................16
6. SCHEDE CARBURANTE .........................................................................................17
6.1 Acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o
prepagate .............................................................................................................................17
7. SOCIETA’ IN PERDITA................................................................................................18
7.1 Società in perdita sistematica che detengono partecipazioni – Causa di
disapplicazione....................................................................................................................18
7.2 Società in perdita sistematica – Divieto di compensazione del credito IVA:
decorrenza...........................................................................................................................19
7.3 Società in perdita sistematica – Calcolo della perdita fiscale.........................................20
7.4 Società in perdita triennale – Calcolo della perdita fiscale ............................................21
8. ALTRE MISURE PER LE IMPRESE...........................................................................22
8.1 Distruzione accidentale di immobili rivalutati ai sensi del dl 185/2008 ........................22
9. BLACK LIST .................................................................................................................23
9.1 Costi..........................................................................................................................23
10. CONTENZIOSO..........................................................................................................24
10.1 Contributo unificato....................................................................................................24
11. IMPOSTA DI BOLLO.................................................................................................26
11.1 Bollo ordinario su prodotti finanziari ...........................................................................26
12. SERVIZI AI CONTRIBUENTI...................................................................................27
12.1 Cambio di quota di possesso di un’attività finanziaria....................................................27


LA CIRCOLARE 1/E 2013 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


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mercoledì 20 febbraio 2013

LA TASSAZIONE DELLA PERMUTA DI IMMOBILI ABITATIVI



PERMUTA E FISCO

Anche se non con frequenza, può capitare che due privati, per soddisfare le reciproche esigenze di natura abitativa ed economica, decidano di sottoscrivere un atto di permuta immobiliare.
La tassazione dell'operazione varia in base all'oggetto della permuta.
Le ipotesi che qui andremo ad esaminare e che riguardano esclusivamente immobili abitativi, sono le seguenti:
  1. Permuta di due abitazioni, entrambe con beneficio fiscale "prima casa"
  2. Permuta di due abitazioni, una con agevolazione, l'altra senza agevolazione fiscale
  3. Permuta di due abitazioni, una con agevolazione al 50%, l'altra senza agevolazione
Prima di chiarire, con degli esempi, i tre casi sopra elencati, è bene riassumere alcuni principi che sono alla base del calcolo delle imposte dovute per una permuta immobiliare.
  • Imposta di Registro: la norma generale prevede che la base imponibile per la permuta sia costituita dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.
  • Imposta Ipotecaria: l'imposta proporzionale è commisurata alla base imponibile già determinata ai fini dell'imposta di registro.
  • Imposta Catastale: la permuta dà luogo a due distinte volture catastali e quindi ad una tassazione per ciascun immobile.
  • Conguaglio: nel caso, assai frequente, di permuta dietro versamento di una somma a conguaglio, essendo tale elemento considerato dalla normativa fiscale secondario e accidentale, rispetto al contratto principale, l'importo corrisposto a questo titolo deve ritenersi irrilevante ai fini fiscali, anche se tale valore deve essere indicato nell'atto di permuta.
  • Credito d'imposta: qualora ricorrano tutti i presupposti, tale credito compete anche al soggetto che acquisisca un'abitazione mediante una permuta.

ESEMPIO N. 1
(AGGIORNATO AL 01 GENNAIO 2014)
Permuta di due abitazioni, entrambe con beneficio fiscale "prima casa"

Immobile A: valore imponibile 100.000 euro
Immobile B: valore imponibile 150.000 euro

Tassazione Registro "prima casa" A: 100.000 x 2% = euro 2.000
Tassazione Registro "prima casa" B: 150.000 x 2% = euro 3.000

Imposta Registro: valore di B = euro 3.000
Imposta Ipotecaria: valore di B = euro 50 (tassa fissa "prima casa")
Imposta Catastale: valori A + B = euro 50+50 = euro 100 (due tasse fisse)

TOTALE TASSAZIONE PERMUTA: 3.000+50+100 = euro 3.150,00.

CREDITO D'IMPOSTA: Per stabilire la quota del credito d'imposta spettante a ciascun contraente è necessario effettuare una semplice equazione:
3.000 : (3.000+2.000) = X : 2.000 (L'imposta più alta sta al totale delle imposte come X sta all'imposta più bassa). 
Il risultato sarà: 3.000x2.000/5.000 = euro 1.200
La somma di euro 1.200 costituirà il credito d'imposta per l'acquirente della casa A con il valore imponibile più basso.
La differenza (3.000-1200 = euro 1.800) sarà l'importo del credito d'imposta che vanterà l'acquirente della casa B, con il valore imponibile più alto.

ESEMPIO N. 2
(AGGIORNATO AL 01 GENNAIO 2014)
Permuta di due abitazioni, una con agevolazione, l'altra senza agevolazione fiscale

Immobile A AGEVOLATO: valore imponibile 100.000 euro
Immobile B NON AGEVOLATO: valore imponibile 100.000 euro

Tassazione Registro "prima casa" A: 100.000 x 2% = euro 2.000
Tassazione Registro seconda casa" B: 100.000 x 9% = euro 9.000

Imposta Registro: valore di B = euro 9.000 (9%)
Imposta Ipotecaria: valore di B = euro 50
Imposta Catastale: valori A + B = euro 50 + 50 = euro 100

TOTALE TASSAZIONE PERMUTA: 9.000+50+100 = euro 9.150,00.


CREDITO D'IMPOSTA: Per stabilire la quota del credito d'imposta spettante al contraente della "prima casa" A è necessario anche qui effettuare una semplice equazione:
9.000 : (2.000+9.000) = X : 2.000 (L'imposta più alta sta al totale delle imposte come X sta all'imposta più bassa). 
Il risultato sarà: 9.000x2.000/11.000 = euro 1.636,36

ESEMPIO N. 3
(AGGIORNATO AL 01 GENNAIO 2014)
Permuta di due abitazioni, una con agevolazione al 50%, l'altra senza agevolazione

Immobile A  NON AGEVOLATO: valore imponibile 100.000 euro
Immobile B AGEVOLATO AL 50%: valore imponibile 150.000 euro

Tassazione Registro seconda casa A: 100.000 x 9% = euro 9.000
Tassazione Registro 50% seconda casa B e 50% "prima casa" B = euro 8.250
(150.000:2 = 75.000 x 9% = euro 6.750 + 150.000:2 = 75.000 x 2% = euro 1.500)

Imposta Registro: valore di A = euro 9.000
Imposta Ipotecaria: valore di A = euro 100 (tassa fissa A + tassa fissa B)
Imposta Catastale: valori A + B = euro 100 (tassa fissa A + tassa fissa B)

TOTALE TASSAZIONE PERMUTA: 9.000+100+100 = euro 9.200,00.

CREDITO D'IMPOSTA: In questa ipotesi il credito d'imposta a favore dell'acquirente ("prima casa") al 50% dell'immobile B è determinato dal seguente calcolo:
(9.000 : [9.000 + 8.250] = X : 8.250) : 2
Il risultato è pari ad euro 2.152.
Essendo quest'ultimo importo superiore all'imposta effettivamente dovuta per l'acquisto con l'agevolazione prima casa, verrà ridotto ad euro 1.500.


LE NOVITA' INTRODOTTE DAL 2014

DOCUMENTI UTILI


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venerdì 15 febbraio 2013

CAPARRA CONFIRMATORIA: LE ULTIME SENTENZE SULL'ART. 1385 DEL CODICE CIVILE

LA GIURISPRUDENZA E LA CAPARRA CONFIRMATORIA


L'art. 1385 c.c. che regola la caparra confirmatoria, intesa quale somma che viene versata al fine di costituire tra le parti una reciproca garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte in sede contrattuale, specifica chiaramente che il diritto a trattenere la suddetta (o a pretenderne il doppio), sorge nel momento in cui la parte adempiente esercita il suo diritto di recesso, assumendo la caparra, in questo caso, la funzione di liquidazione convenzionale del danno.
Nel caso in cui la parte non inadempiente richieda l'esecuzione del contratto o, in alternativa, la risoluzione del contratto, con conseguente risarcimento del danno, la domanda seguirà le norme generali dettate dall'art. 1453 e seguenti del codice civile.
In conseguenza di ciò, qualora la parte adempiente "abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'an e nel quantum", non potendo questi trattenere la somma percepita a titolo di caparra confirmatoria, o richiedere il suo doppio poiché, in questo caso "la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria".
Ferma restando l'incompatibilità assoluta delle due domande (non si può intraprendere un'azione di risoluzione e contestualmente una di recesso: cfr. la sentenza n. 2), per chiarire meglio il delicato aspetto della sostanziale differenza esistente tra il recesso e la risoluzione, sono state di seguito riportate alcune massime che permettono di cogliere meglio l'indirizzo della giurisprudenza sull'argomento tenendo conto che, su alcuni aspetti riguardanti la richiesta della parte adempiente, le sentenze esaminate non sono risultate essere sempre uniformi
In particolare, le difformità riscontrate investono due casi specifici:

  • La possibilità, o meno, in sede di appello, di modificare l'iniziale domanda di risoluzione contrattuale, con contestuale richiesta risarcitoria, in recesso, con diritto di trattenere la caparra ovvero di esigere il suo il doppio (come ammessa, per esempio, nella sentenza n. 1).
  • La mancanza di un indirizzo giurisprudenziale univoco in caso di risoluzione contrattuale di diritto (cfr., in un senso, la sentenza n. 6). 
Appare opportuno approfondire il secondo caso (attinente il momento della diffida ad adempiere), per il quale la giurisprudenza ha fornito tre interpretazioni diverse:

  1. Negando la facoltà di recesso, in quanto l'effetto risolutivo si sarebbe già realizzato alla data della scadenza della diffida, inviata ex art. 1454 cod. civ., con la conseguenza che "non si può recedere da un contratto già risolto de iure".  
  2. Ammettendo la possibilità del recesso qualora il contraente non inadempiente, che abbia intimato diffida ad adempiere alla controparte (dichiarando espressamente che, allo spirare del termine fissato, il contratto si avrà per risoluto di diritto), abbia successivamente rinunciato, anche con comportamenti concludenti, alla diffida e al suo effetto risolutivo
  3. Legittimando la domanda di recesso, dopo essersi avvalsi della risoluzione di diritto, purché in assenza di domanda volta ad ottenere la liquidazione del danno ai sensi dell’art. 1453 c.c.
In sintesi, vale qui la pena di sottolineare come non sia opportuno, per la parte adempiente, avventurarsi nel dare prova (con l'azione di risoluzione) del danno subito (an) e del suo ammontare (quantum), qualora ritenga capiente, ai fini risarcitori, la caparra versata (o ricevuta).
Pertanto, per trattenere legittimamente la caparra (o pretendere il suo doppio), in sede di diffida ad adempiere sarà sufficiente intimare l'esecuzione del contratto entro una certa data, comunicando alla controparte che, in difetto, ci si avvarrà della propria facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 del codice civile.

  1. Nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione o la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., può, in sostituzione di queste pretese, chiedere nel corso del giudizio il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., non costituendo tale richiesta una domanda nuova, bensì configurando l'esercizio di una perdurante facoltà e un'istanza ridotta rispetto all'azione di risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito con cui si era affermato che l'iniziale proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non precludeva alla parte attrice la possibilità di avvalersi, in corso di causa, della facoltà di recesso di cui all'art. 1385, secondo comma, cod. civ.). (Rigetta, App. Venezia, 03/05/2010). Cass. civ., Sez. VI, 24/11/2011, n. 24841.
  2. La domanda di risoluzione del contratto preliminare con la conseguente richiesta di condanna al risarcimento di danni specifici ed espressamente individuati è incompatibile con l'esercizio della facoltà di cui all'art. 1385, comma 2, c.c., di chiedere la restituzione del doppio della caparra versata. Trib. Milano, Sez. VIII, 08/11/2011.
  3. La consegna anticipata di una somma di danaro effettuata dall'uno all'altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria qualora risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendo all'anticipato versamento non soltanto l'obbiettiva funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio, così che, distinguendosi le due funzioni soltanto rispetto alla destinazione finale della somma versata, questa, in caso di esatto adempimento, verrà imputata in conto prezzo, mentre, nell'opposta ipotesi di inadempimento, verrà ritenuta dalla parte non inadempiente (ovvero richiesta nella misura del doppio), previo esercizio del diritto di recesso, a titolo di liquidazione anticipata del danno (salvo che detta parte non preferisca avvalersi dell'ordinaria azione contrattuale, domandando l'esecuzione in forma specifica o la risoluzione del contratto, con relativo risarcimento del danno). Ne consegue che, assolvendo la corrisposta somma di denaro a ciascuno dei ricordati scopi nella sua interezza, non è consentito al giudice di merito, in caso di successivo inadempimento di uno dei contraenti, ridurne (arbitrariamente) l'importo, attribuendo soltanto a parte di essa la funzione di caparra, ed alla parte restante quella di prestazione anticipata, con conseguente diritto di ritenzione soltanto parziale per il contraente non inadempiente. Cass. civ., Sez. II, 21/10/2011, n. 21917.
  4. La caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non adempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata, qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'an e nel quantum. Trib. Milano, Sez. III, 10/09/2011.
  5. Non può essere riconosciuto il diritto alla ritenzione della caparra ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., al contraente che abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) e il risarcimento del dannoCass. civ., Sez. II, 11/08/2011, n. 17213.
  6. In caso di inadempimento del promittente venditore al contratto preliminare di compravendita immobiliare, anche se si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto in virtù di diffida ad adempiere, il promissario acquirente può rinunciare ai relativi effetti, esercitando il recesso e richiedendo il doppio della caparra confirmatoria consegnata alla parte inadempiente. Trib. Monza, 12/07/2011.
  7. La caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c., assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e, in tal caso, è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o a esigere il doppio di quella versata. Qualora, invece, detta parte abbia preferito domandare la risoluzione o esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalla norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà in tale caso essere provato nell'an e nel "quantum" giacché la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria. Trib. Nola, 16/05/2011.
  8. Non è conforme a diritto ritenere che, accertato l'inadempimento di una parte e dichiarata la risoluzione del contratto, con la conseguente cessazione del vincolo contrattuale, la parte ritenuta non inadempiente possa trattenere la somma recepita a titolo di caparra confirmatoria, ancorché non abbia provato il danno, allorché sia stata la medesima parte adempiente ad avere richiesto la declaratoria di risoluzione. Cass. civ., Sez. II, 22/02/2011, n. 4278.
  9. In tema di caparra confirmatoria, il principio di cui al comma 2 dell’art. 1385 c.c. (in virtù del quale la parte non inadempiente ha facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta od esigendone il doppio rispetto a quella versata) non è applicabile tutte le volte in cui la parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto, si avvalga del rimedio ordinario della risoluzione del negozio, perdendo, in tal caso, la funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno. Cass. civ. Sez. II, 30/04/2013, n. 10183.
  10. La caparra (sia confirmatoria che penitenziale) è una clausola che ha lo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale; il relativo patto contrattuale ha natura reale, e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma. Ciò tuttavia non esclude che le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra in tutto o in parte ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall’art. 1385, primo comma c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite. Cass. civ. Sez. II, 24/04/2013, n. 10056.

CONSULTAZIONE RAPIDA


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domenica 3 febbraio 2013

VENDITA DELLA "PRIMA CASA" ENTRO IL QUINQUENNIO E MANCATO RIACQUISTO ENTRO L'ANNO

ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE ACQUISTATO COME "PRIMA CASA" ENTRO IL QUINQUENNIO
E MANCATO RIACQUISTO ENTRO L'ANNO


La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, emanando la Risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012 è intervenuta ad uniformare le interpretazioni, non sempre univoche, dei vari uffici periferici riguardo al quesito, posto da un Ufficio Territoriale, concernente il riconoscere o meno ad un contribuente la possibilità di accedere al ravvedimento operoso nell’ipotesi in cui il contribuente abbia venduto l’immobile agevolato prima del decorso del quinquennio ed abbia dichiarato di non procedere all’acquisto di un’altra casa di abitazione entro l’anno.
Nel ribadire che l’agevolazione "prima casa" viene meno in caso di "trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici...(omissis)... prima del decorso del  termine di cinque anni dalla data del loro acquisto" salvo che "il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato...(omissis)... proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale", è doveroso rammentare che la perdita del suddetto beneficio comporta:
  • il pagamento della imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria;
  • gli interessi di mora;
  • una sanzione pari al 30% sull'ammontare delle imposte non versate.

Dalla disamina della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, si prospetterebbero tre soluzioni possibili, legate alle diverse fattispecie poste in essere dal comportamento del contribuente.

1) Vendita della "prima casa" e mancato riacquisto entro l'anno con violazione accertata e notificata dall'Ufficio competente:
  • versamento della differenza tra l'imposta pagata e quella dovuta;
  • versamento degli interessi;
  • versamento della sanzione del 30% sull'ammontare dell'imposta dovuta per differenza.
2) Vendita della "prima casa" e mancato riacquisto entro l'anno con violazione non ancora accertata dall'Ufficio competente, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso:
  • versamento della differenza tra l'imposta pagata e quella dovuta;
  • versamento degli interessi;
  • versamento della sanzione ridotta (ex art. 13 D. Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.) sull'ammontare dell'imposta dovuta per differenza.
3) Vendita della "prima casa" e presentazione, entro i dodici mesi, dell'istanza con cui chiedere la riliquidazione:
  • versamento della differenza tra l'imposta pagata e quella dovuta;
  • versamento degli interessi.
L'APPROFONDIMENTO
L’ipotesi presa in considerazione dalla Risoluzione 112/E considera il caso in cui il contribuente, avendo alienato la sua "prima casa" entro il quinquennio, dichiari, prima dello scadere dei dodici mesi, che non intende più procedere al riacquisto di un nuovo immobile. A tal proposito, osserva l'Agenzia delle Entrate, occorre : "valutare se la decadenza del beneficio operi solo allo scadere del termine di un anno dalla rivendita dell’immobile senza che sia stato acquistato altro immobile da adibire ad abitazione principale del contribuente, ovvero se la dichiarazione di parte nello stesso senso possa avere il medesimo effetto decadenziale". Sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, recepita dalla Risoluzione 105 del 31 ottobre 2011, la dichiarazione del contribuente non assume carattere di rinuncia all’agevolazione.”
Questo sta a significare che bisognerà distinguere il caso in cui "il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II.bis), possa in data successiva rinunciare alle agevolazioni 'prima casa' fruite" dall'ipotesi in cui: "l’adempimento richiesto al contribuente non attenga alla sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici , ma sia invece riferito all’impegno che si assume". Nella fattispecie, la mancata decadenza del beneficio dipende da un comportamento che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all’atto”.
Per maggior chiarezza, altro è usufruire delle agevolazioni in quanto si dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge  altro è usufruire delle agevolazioni assumendosi un impegno futuro che il contribuente potrebbe non poter o non voler rispettare (riacquisto entro un anno).
Conseguentemente, la Risoluzione n. 112/E/2012 ha riconosciuto che il caso esaminato rientra nella seconda ipotesi in quanto: "Proprio in considerazione della peculiarità di tale condizione, il cui verificarsi dipende da un comportamento del contribuente, si ritiene che laddove sia ancora pendente il termine di dodici mesi per l’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale, il soggetto che si trovi nelle condizioni di non poter ovvero di non voler rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, può comunicare il proprio intendimento all’Amministrazione finanziaria".
A tal fine, il contribuente che non intende adempiere all’impegno di procedere all’acquisto di un nuovo immobile è tenuto a presentare una apposita istanza all’Ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con agevolazioni “ prima casa”; con tale dichiarazione il soggetto interessato manifesta espressamente la sua intenzione di non voler procedere all’acquisto di un nuovo immobile entro i dodici mesi e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione .
In questo caso il contribuente sarà tenuto solo al versamento della differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi purchè, ovviamente, l’istanza venga presentata entro dodici mesi dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici "prima casa".


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