venerdì 30 maggio 2014

PREZZO VALORE E SALDO SUCCESSIVO ALL'ATTO PUBBLICO



IL MECCANISMO DEL PREZZO VALORE IN CASO DI SALDO DIFFERITO

Con la Risoluzione n. 53/E del 20 maggio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad un quesito di un contribuente, andando a chiarire un aspetto importante del cosiddetto meccanismo del "prezzo-valore".
Ai fini dell'applicazione del "prezzo-valore" e della relativa tassazione è necessario che le parti, aventi diritto, rendano in atto un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica dell'importo versato e delle modalità di pagamento del corrispettivo.
In mancanza di detta dichiarazione l'Amministrazione finanziaria può intervenire e sottoporre ad accertamento di valore l'immobile oggetto del trasferimento, nonché disapplicare la tassazione agevolata. 
Ma non solo.
Il problema nasce nel caso in cui le parti abbiano previsto il pagamento del saldo del prezzo successivamente al rogito notarile, non risultando per loro possibile fornire gli estremi di quei pagamenti che non sono stati ancora effettuati alla sottoscrizione dell'atto pubblico. In questo caso, chiedeva il contribuente, non si può applicare il beneficio del "prezzo valore"? Il quesito posto è di una certa rilevanza in quanto la violazione dell'obbligo di dichiarare in atto, oltre al valore effettivo della vendita, anche gli estremi dei pagamenti comporta:
  • una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro ai fini dell'imposta di registro;
  • l'assoggettamento dell'atto alla procedura di accertamento di valore ex art. 52, comma 1 del T.U.R.;
  • una sanzione di natura penale per dichiarazione mendace ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000
  • la disapplicazione della norma agevolata
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la tracciabilità possa essere pretesa solo in relazione a quei pagamenti che sono già stati effettuati alla data della sottoscrizione dell'atto pubblico. Per quanto concerne i pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di diritti immobiliari, l'obbligo può essere assolto fornendo sempre in atto gli elementi utili alla loro identificazione in termini di
  • tempi
  • importi
  • modalità di versamento del saldo del prezzo
Queste indicazioni, peraltro, vengono riportate a tutela delle parti in quanto disciplinano le modalità ed i tempi dell'incasso del residuo prezzo.
In presenza di tali indicazioni l'Agenzia delle Entrate  ha escluso che possa essere irrogata la sanzione amministrativa e la correlata sanzione dell'assoggettamento dell'atto alla procedura di accertamento, con sostanziale disapplicazione del regime del "prezzo-valore".



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