mercoledì 29 ottobre 2014

OBBLIGO DI COMUNICARE ALLA MOTORIZZAZIONE GLI UTILIZZATORI DEI VEICOLI


SCATTA L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLA MOTORIZZAZIONE
I NOMINATIVI DEGLI UTILIZZATORI ABITUALI DEI VEICOLI 
SE DIVERSI DAGLI INTESTATARI DEGLI STESSI.

La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato due Circolari in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 94, comma 4 bis del Codice della Strada, rubricato “Divieto di intestazione fittizia dei veicoli”, che prevede specifici obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli presso la Motorizzazione e dei documenti di circolazione, in caso di atti dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione dei veicoli ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli stessi a favore di soggetti diversi dagli intestatari per periodi superiori ai 30 giorni.
A partire dal 03 Novembre 2014 dovranno essere annotati nella carta di circolazione e registrati presso l’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati del soggetto, diverso dall’intestatario del mezzo, a cui lo stesso è concesso in uso per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. La denuncia di tale annotazione non deve essere tenuta a bordo del veicolo.
In particolare, qualora venga concesso l’utilizzo di un veicolo da parte dell’intestatario dello stesso ad un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, l’avente causa utilizzatore del veicolo  (la circolare precisa che tali obblighi, pur se in prima istanza posti a carico degli “aventi causa”, con apposita delega scritta possono essere adempiuti dall’intestatario del veicolo) ha il preciso obbligo di darne comunicazione all’Ufficio della Motorizzazione (UMC) di competenza, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Per i veicoli privati sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, in quanto resta facoltativa detta registrazione per gli automezzi concessi al libero utilizzo di detti soggetti.
Deve essere posto particolare rilievo alle sanzioni previste per il caso d’inosservanza delle disposizioni suddette, essendo infatti prevista una sanzione amministrativa in misura variabile da € 705 a € 3.526 a carico degli aventi causa dall’intestatario (e cioè del comodatario, conduttore, ecc.), oltre al ritiro della carta di circolazione.
Un particolare disciplina è prevista per il comodato di veicoli aziendali, compresi quelli di proprietà dell’imprenditore individuale, e cioè nel caso in cui il veicolo in disponibilità all’azienda venga concesso in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, soci, amministratori e collaboratori per periodi superiori a 30 giorni. In tali ipotesi, l’obbligo di annotazione sussiste esclusivamente in caso di utilizzo esclusivo e personale e, soprattutto, a titolo gratuito. Rimangono pertanto esclusi dall’obbligo:
  • gli utilizzi a titolo diverso dal comodato,
  • i veicoli attribuiti come “fringe benefit”,
  • i veicoli condivisi tra più dipendenti,
  • i veicoli utilizzati promiscuamente, ovvero quanto il lavoratore ha il mezzo assegnato in forma esclusiva ma paga un corrispettivo per l’utilizzo privato.

Occorre evidenziare che l'indicazione ad un pubblico Ufficio come la Motorizzazione e l'inserimento in un pubblico Registro come A.N.V. di un "collaboratore" che abbia in uso esclusivo il veicolo intestato all'agenzia immobiliare, con continuità e per periodi "lunghi", ben potrebbe esser ritenuto come elemento qualificante la continuità e stabilità della "collaborazione" con l'utilizzatore stesso del veicolo, questo ai fini  dell'inquadramento del rapporto di collaborazione (Ispettorato del Lavoro, Enasarco).
Alla scadenza il comodato non richiede ulteriori annotazioni, salvo che cessi anticipatamente. Tuttavia, se entro 30 giorni dall’interruzione, il veicolo è affidato ad un’altra persona, è sufficiente annotare il nome senza la cancellazione del precedente utilizzatore.
Infine se il veicolo è concesso in noleggio a lungo termine (locazione senza conducente) occorre annotare esclusivamente il nome dell’azienda al quale il mezzo è concesso e non anche quello del dipendente o socio.
Particolare da tenere a mente è che, secondo quanto previsto nella Circolare in oggetto, gli obblighi di annotazione sulla carta di circolazione e presso l’Archivio Nazionale dei Veicoli riguardano i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Ne consegue che tali obblighi non abbiano effetto retroattivo, tant'è che il Ministero appunto precisa che il mancato aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014 non dà luogo all’applicazione delle sanzioni pecuniarie citate.




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sabato 25 ottobre 2014

PUBBLICATE LE STATISTICHE CATASTALI OMI 2013


STATISTICHE CATASTALI OMI 2013

L'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate ha da poco pubblicato le Statistiche Catastali 2013, una fotografia dello stock immobiliare esistente su tutto il territorio nazionale, così come censito dalla banca dati del Catasto Edilizio Urbano.
Il risultato di questo studio, comparato con la realtà rilevata nel 2012, è in grado di fornire un utile quadro informativo ai fini della trasparenza del mercato immobiliare, della conoscenza del territorio ed è un valido supporto per un'analisi economico-sociale della nostra Nazione, passando attraverso il patrimonio immobiliare esistente.
Il totale dello stock 2013 italiano ammonta a 72.850.650 unità ricomprese nelle categorie da A ad F e compresi anche i beni comuni non censibili.
La parte del leone, ovviamente, è data dalle abitazioni e dagli uffici (la categoria catastale A) con il 52,9% del censito, seguiti dalla classe catastale C (garage, negozi, tettoie, magazzini, laboratori, ecc...) con il 40%.
In base invece alla rendita catastale, il cui totale sfiora i 37 miliardi di euro, prevale sempre la categoria A con il 49,1% della rendita totale, seguita in questo caso dalla categoria D (opifici, alberghi, teatri, ecc....) con il 29,1% dell'ammontare complessivo.
Lo stock immobiliare italiano è aumentato, rispetto al 2012, di circa l'1% con 680.000 unità in più.
Prevale nettamente la proprietà intestata alla persona fisica con l'87,6% dello stock complessivo anche se gli intestatari, persone non fisiche, salgono comprensibilmente all'80% per le unità dei gruppi B (collegi, ospedali, uffici pubblici, ecc...) ed E (stazioni, ponti, edifici ad uso pubblico, ecc...).
Queste pubblicazioni, nei prossimi anni, dovranno essere lette ed analizzate anche nell'ottica della nuova riforma del Catasto che è in atto.


ARTICOLO UTILE



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martedì 21 ottobre 2014

LE MODIFICHE AL DECRETO SBLOCCA ITALIA


PROPOSTE MODIFICHE ALLO SBLOCCA ITALIA
IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE

Avvicinandosi la data di scadenza per la conversione in legge del Decreto "Sblocca Italia" n. 133/2014, vanno in discussione alla Camera alcune proposte di modifiche allo stesso.
In campo immobiliare, le tre principali novità, se accolte, saranno le seguenti:
  1. LAVORI IN CASA: la Commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento che prevede la riduzione dell'IVA dal 10% al 4% per i lavori interni alle abitazioni che possono usufruire già dei crediti d'imposta del 50% (recupero edilizio) e del 65% (efficientamento energetico); è bene qui ricordare che la Legge di Stabilità ha previsto il prolungamento, fino a tutto il 2015, del bonus fiscale del 50% e del 65%.
  2. VENDITA IMMOBILI CON IVA: per compensare la riduzione dell'IVA al 4% sui lavori in casa, è stato proposto un aumento della stessa imposta per l'acquisto di nuove costruzioni direttamente dall'impresa; l'aliquota passerebbe dall'attuale 4% al 10%.
  3. AGEVOLAZIONI ACQUISTO: ai fini della deduzione Irpef del 20% sul prezzo di acquisto di una abitazione da un costruttore, fino ad un tetto massimo di spesa di euro 300.000, la modifica prevede l'esclusione dell'obbligo di dare in affitto l'immobile per gli otto anni successivi a canone concordato.


                          GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DEL 22 OTTOBRE 2014
ARTICOLO CORRELATO


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lunedì 20 ottobre 2014

PUBBLICITA' IN VETRINA SOGGETTA A TASSAZIONE



TASSA IN VETRINA PER LE AGENZIE IMMOBILIARI


La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 21966 del 16 ottobre 2014, ha stabilito che i cartelli contenenti le foto e i testi con cui le agenzie immobiliari pubblicizzano in vetrina le proprietà immobiliari di cui curano la vendita o l'affitto, con tanto di logo e indirizzo dell'agenzia stessa, ricadono sotto l'articolo 5 del decreto legislativo 507/93.
In base a questa norma gli annunci sono da considerarsi a tutti gli effetti messaggi pubblicitari, effettuati attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e pertanto sono soggetti a imposta da versare al Comune di competenza.
La Suprema Corte ha perciò stabilito che la vetrina dell'agenzia immobiliare non è equiparabile allo scaffale di qualsiasi altro esercizio commerciale, che ha il solo scopo di mostrare la merce, secondo una linea interpretativa adottata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva graziato un agente immobiliare dal pagare la tassa sugli annunci in vetrina al Comune di Verona.
Da qui la decisione del Comune veneto di impugnare in Cassazione l’interpretazione della Commissione e la conseguente sentenza che ha invece accolto il ricorso.
Rimarrebbe pertanto l’esenzione dal pagamento della tassa sulla pubblicità per tutti quegli annunci che non superano il mezzo metro quadrato per vetrina, escamotage che obbligherebbe però le agenzie immobiliari a promuovere i propri immobili in spazi veramente ridicoli.





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venerdì 17 ottobre 2014

L'ANDAMENTO DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI: I DATI ISTAT DEL II TRIMESTRE 2014


ABITAZIONI: I DATI DELL'ISTAT PER IL II TRIMESTRE 2014
Il 3 ottobre ultimo scorso l'ISTAT ha divulgato la sua relazione sull'andamento dei prezzi delle abitazioni in Italia. 
Il periodo in esame è il secondo trimestre 2014 e l'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, è risultato inferiore dello dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% nei confronti dello stesso periodo del 2013
Le flessioni congiunturali e tendenziali - ha comunicato l'ISTAT - sono dovute alle diminuzioni dei prezzi sia delle abitazioni esistenti (-0,7% rispetto al primo trimestre 2014, -5,7% rispetto allo stesso trimestre del 2013) sia di quelle nuove (-0,2% su base congiunturale, -2,7% su base annua). 
In media, nel primo semestre del 2014, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i prezzi delle abitazioni diminuiscono del 4,9%, sintesi di un calo del 2,8% per quelle nuove e del 5,8% per quelle esistenti.

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mercoledì 15 ottobre 2014

ANTIRICICLAGGIO: ELIMINATO OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC




ANTIRICICLAGGIO: ELIMINATO L'OBBLIGO DI COMUNICARE LA P.E.C. ALL'AdE

Con la Risoluzione n. 88/E di ieri, 14 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha eliminato l'adempimento che obbligava tutti i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio a comunicare al Fisco, entro il prossimo 31 ottobre, il proprio indirizzo PEC.
Attraverso questa Risoluzione, l'AdE di fatto riconosce l'inutilità del provvedimento congiunto Agenzia delle Entrate-Guardia di Finanza (prot. 2014/105953) dell'8 agosto u.s. in quanto tali indirizzi sono già reperibili e liberamente consultabili nei registri tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, in particolare l'INI-PEC, l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.
Secondo la suddetta Risoluzione, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, è ragionevole ritenere che l'aggiornamento del registro degli indirizzi PEC possa essere effettuato dall'Agenzia delle Entrate, acquisendo direttamente questi indirizzi dal pubblico elenco INI-PEC.
Pertanto, i soggetti che hanno già provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC e, più precisamente:
  • le società e le imprese individuali al Registro delle Imprese
  • i professionisti ai rispettivi Ordini
  • le pubbliche amministrazioni al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
non sono tenuti all'adempimento di cui al punto 6 del provvedimento dell'8 agosto 2014.



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venerdì 3 ottobre 2014

ACQUISTO DI IMMOBILE DA LOCARE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI


AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMMOBILI ACQUISTATI
E DESTINATI A ESSERE LOCATI


Con l’art. 21 del DL 133/2014 (convertito con modificazioni nella Legge n. 164/2014, pubblicata sulla G.U. n. 262/2014) sono state introdotte disposizioni volte ad incentivare l’investimento dei privati in abitazioni:
  • di nuova costruzione o che siano state oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia;
  • dotate di elevate prestazioni energetiche;
  • da destinare alla locazione.

Viene infatti prevista, per le persone fisiche non esercenti un’attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute per:
  • l’acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione o che siano state oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costru­­zione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato detti interventi;
  • le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di unità immobiliari residenziali su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Secondo il testo del decreto sono agevolati gli acquisti di unità immobiliari residenziali effettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017. Tale limitazione temporale si applica anche in relazione alle spese soste­nu­te per la costruzione in proprio delle unità immobiliari
La deduzione del 20% spetta a condizione che:
  • entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’unità immobiliare venga destinata alla locazione in via continuativa per almeno 8 anni. Tuttavia, il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non impu­ta­bili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso degli 8 an­ni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto;
  • il locatore ed il locatario non siano parenti entro il primo grado (sono parenti di primo grado ad esempio il padre ed il figlio);
  • l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio);
  • l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone destinate ad usi agricoli (zone E ai sensi del DM 3.4.68 n. 1444);
  • l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B ai sensi dell’Allegato 4 del DM 26.6.2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
  •  il canone di locazione non sia superiore:

o   a quello cosiddetto “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede lo­cale ai sensi dell’art. 2 co. 3 della L. 9.12.98 n. 431;
o      oppure a quello definito in ambito locale per gli alloggi di “edilizia con­ven­zio­nata”;
o    oppure a quello definito in ambito comunale (c.d. “edilizia a canone speciale”) ai sensi dell’art. 3 co. 114 della L. 24.12.2003 n. 350.
Per l’acquisto o la realizzazione delle suddette unità immobiliari destinate alla lo­ca­zio­ne, l’agevolazione spetta nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000,00 euro.
Il limite riguarda, quindi, complessivamente:
  • il prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita;
  • le spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione dell’unità immobiliare sull’area posseduta (in questo caso, le spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori).

La deduzione del 20% è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.
Di conseguenza, la deduzione massima dal reddito potrà essere di 60.000,00 euro complessivi (20% di 300.000,00 euro), pari a 7.500,00 euro all’anno. Infine la deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
 La legge di conversione ha precisato che:
  • l’agevolazione si applica esclusivamente per l'acquisto di case di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Tale disposizione mal di coordina con la possibilità di usufruire dell’agevolazione per gli acquisti effettuati a partire dal 1.1.2014;
  •  rientrano tra gli immobili agevolati anche quelli oggetto di restauro e risanamento conservativo e non solamente quelli oggetto di ristrutturazione edilizia come invece indicato nella prima stesura del provvedimento.
  • rientrano nella deduzione del 20% anche gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità medesime. Tali somme sembra possano eccedere anche il limite di € 300.000.

Infine l’agevolazione spetta anche se le persone fisiche, richiedenti l’agevolazione, cedono, anche contestualmente all’acquisto, in usufrutto le unità immobiliari a soggetti pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale così come definito dal DM 22.4.2008 a condizione che venga mantenuto il vincolo locativo di 8 anni ed il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore ai canoni di locazione massimi previsti dalla presente norma.



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