lunedì 20 ottobre 2014

PUBBLICITA' IN VETRINA SOGGETTA A TASSAZIONE



TASSA IN VETRINA PER LE AGENZIE IMMOBILIARI


La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 21966 del 16 ottobre 2014, ha stabilito che i cartelli contenenti le foto e i testi con cui le agenzie immobiliari pubblicizzano in vetrina le proprietà immobiliari di cui curano la vendita o l'affitto, con tanto di logo e indirizzo dell'agenzia stessa, ricadono sotto l'articolo 5 del decreto legislativo 507/93.
In base a questa norma gli annunci sono da considerarsi a tutti gli effetti messaggi pubblicitari, effettuati attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e pertanto sono soggetti a imposta da versare al Comune di competenza.
La Suprema Corte ha perciò stabilito che la vetrina dell'agenzia immobiliare non è equiparabile allo scaffale di qualsiasi altro esercizio commerciale, che ha il solo scopo di mostrare la merce, secondo una linea interpretativa adottata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva graziato un agente immobiliare dal pagare la tassa sugli annunci in vetrina al Comune di Verona.
Da qui la decisione del Comune veneto di impugnare in Cassazione l’interpretazione della Commissione e la conseguente sentenza che ha invece accolto il ricorso.
Rimarrebbe pertanto l’esenzione dal pagamento della tassa sulla pubblicità per tutti quegli annunci che non superano il mezzo metro quadrato per vetrina, escamotage che obbligherebbe però le agenzie immobiliari a promuovere i propri immobili in spazi veramente ridicoli.





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