giovedì 7 marzo 2019

TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI IN COSTRUZIONE


CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Il 16 marzo 2019 entrano in vigore le norme introdotte dal D. Lgs. N. 14/2019 e che modificano alcuni importanti contenuti del D. Lgs n. 122/2005 sulla “Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”.
In via preliminare è bene sottolineare come le modifiche apportare al D. Lgs n. 122/2005 (ad eccezione della modifica dell’art. 6) si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data del 16 marzo 2019.
Tra le novità apportate, sicuramente la più importante riguarda la modifica dell’art. 6 del D. Lgs. n. 122/2005, il quale disciplina contenuto e forma del contratto preliminare di compravendita di immobili da costruire. L’art. 388 ha infatti introdotto l’obbligo di stipulare i contratti preliminari con oggetto immobili da costruire per mezzo di atto pubblico o per scrittura privata autenticata. I contratti preliminari di cui al D. Lgs. n. 122/2005, dovranno quindi, obbligatoriamente, essere stipulati davanti ad un notaio. 
L’art. 388 del D. Lgs n. 14/2019 introduce altresì l’obbligo di indicare nel contratto preliminare gli estremi della fideiussione, nonché l’attestazione di conformità della fideiussione al modello previsto dall’art. 3 comma 7 bis che dovrà essere predisposto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’art. 388, dal Ministero di Giustizia in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Un'ltra rilevante modifica è apportata dall’art. 386 del D. Lgs. n. 14/2019 che introduce una nuova ipotesi di nullità dell’atto definitivo di compravendita qualora contestualmente alla stipula del medesimo non sia consegnata a parte acquirente la polizza assicurativa decennale postuma; in altre parole, dal 16 marzo 2019 la mancata stipula dell’assicurazione o la mancata consegna della polizza al rogito è causa di nullità della stessa compravendita; tale nullità è da considerarsi relativa, poiché potrà essere fatta valere solo dall’acquirente
Come per la fideiussione, l’art. 386 introduce un modello di assicurazione che dovrà essere adottato attraverso un successivo decreto del Ministero della Giustizia in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione di legge.
L’art. 389 del D. Lgs n. 14/2019 precisa che le disposizioni di cui agli art. 3 e 4 del D. Lgs. n. 122/2005, come ora modificati, si applichino anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis e che il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa, in attesa dei decreti ministeriali, sia determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni. 
Va evidenziato come l’art. 385 del D. Lgs. n. 14/2019, andando a modificare l’art. 3 del D. Lgs n. 122/2005, introduce tra le ipotesi di escussione della fideiussione, anche il caso di mancato assolvimento da parte del costruttore degli obblighi assicurativi di cui all’art. 4 D. Lgs n. 122/2005. 
In merito alla fideiussione si segnala infine che le nuove disposizioni di legge prevedono la possibilità che la fideiussione sia rilasciata unicamente da una banca o da un’assicurazione, eliminando così il precedente riferimento agli intermediari finanziari.