mercoledì 25 marzo 2020

Decreto Legge CURA ITALIA

Decreto Legge “Cura Italia”


PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Il Decreto Legge 17.3.2020 n.18, emanato (GU 17.3.2020) per far fronte all’emergenza da COVID-19, contiene molte norme finalizzate alla sospensione e dilazione dei pagamenti nonché al differimento degli adempimenti.
Di seguito si vuole offrire una prima e sintetica analisi delle fattispecie più rilevanti.

Trattamento ordinario di integrazione salariale
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti ed autonomi
Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, è riconosciuto, per i lavoratori dipendenti e Co.Co.Co. una indennità se hanno figli con età non superiore a 12 anni oppure 16 anni.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali autonome (es casse di previdenza) è erogata, dall’INPS, un’indennità di euro 600,00 per il mese di marzo.
L’indennità non viene tassata in capo al percipiente.
L’indennità non spetta per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private.

Sospensione dei pagamenti per i lavoratori domestici
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020. Tali pagamenti verranno effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione del pagamento dei mutui prima casa
La sospensione del pagamento dei mutui “prima casa” può essere chiesta, per un periodo di 9 mesi dal 17.3.2020, anche da lavoratori autonomi e dai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Misure a sostegno finanziario delle micro e piccole imprese
Le micro, piccole e medie imprese (con fatturato inferiore ad euro 50.000.000,00, dipendenti non superiori a 250 e attivo di bilancio non superiore ad euro 43.000.000) possono usufruire, previa comunicazione, delle seguenti agevolazioni in campo creditizio:
le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29.2.2020 non possono essere revocati in tutto o in parte sino al 30.9.2020,
i prestiti non rateali con scadenza antecedente al 30.9.2020 sono prorogati senza formalità sino a tale data,
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.9.2020 è sospeso sino a tale data ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.
La comunicazione è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

PROROGA DELLE SCADENZE

Sospensione dei versamenti
Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono sospese, dal 2.3.2020 al 30.4.2020 per i soggetti, aventi sede in Italia, che svolgono le seguenti attività indipendentemente dall’ammontare dei ricavi dell’esercizio antecedente:
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
1. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
2. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
3. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
4. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
5. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
6. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
7. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
8. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
9. organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

Per gli stessi soggetti sono anche sospesi i versamenti dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Gli importi sospesi (ritenute ed IVA) verranno versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (30.6.2020 per le federazioni sportive e gli enti assimilati di cui al punto b.) oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti esercenti attività di impresa o arte o professione con sede in Italia con ricavi o compensi non superiori ad euro 2.000.000,00 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (si tratta dei ricavi, desunti dal conto economico, relativi all’esercizio 2019 per i soggetti solari ) sono sospesi i seguenti versamenti in autoliquidazione in scadenza nel periodo tra l’8.3.2020 ed il 31.3.2020:
ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati comprese le addizionali,
IVA,
contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
Gli importi sospesi verranno versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per tutti i soggetti, i versamenti relativi a:
tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085),
ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo, mediazione ed opere dell’ingegno (codice tributo 1040),  
ritenute d’acconto sui pagamenti dei condomini (codice tributo 1019 e 1020),
ritenute d’acconto sui corrispettivi delle locazioni brevi (codice tributo 1919).
in scadenza il 16.3.2020 sono prorogati al 20.3.2020.

Per i soggetti con ricavi o compensi uguali o superiori ad euro 2.000.000,00 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi a contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza il 16.3.2020 sono prorogati al 20.3.2020.

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8.3.2020 al 31.5.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento o di addebito emessi con riferimento a tutte le entrate tributarie e non tributarie.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al 31.5.2020.

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.

Non fruiscono, in base al DL 18/2020, di alcuna sospensione:
i termini di versamento delle rate da dilazione relative a cartelle o preavvisi, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato,
gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione.
Quindi, per tali fattispecie, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

Ricavi soggetti a ritenuta d’acconto
Per i soggetti esercenti attività di impresa o arte o professione con sede in Italia con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000,00 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (si tratta dei ricavi, desunti dal conto economico, relativi all’esercizio 2019 per i soggetti solari ) i ricavi e compensi percepiti tra il 17.3.2020 ed il 31.3.2020 non sono assoggettati a ritenute d’acconto a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Altri adempimenti tributari
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte (comprese le addizionali regionali e comunali) quali:
registrazione dei contratti di locazione e preliminari,
presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali quali, ad esempio, LIPE, Dichiarazione IVA, Esterometro, mod. INTRASTAT,
in scadenza tra l’8.3.2020 ed il 31.5.2020 sono sospesi sino al 31.5.2020.
Gli adempimenti saranno effettuati entro il 30.6.2020 senza applicazione di sanzioni.

Le comunicazioni relative alle dichiarazioni precompilate sono così prorogati:
31.3.2020 per le comunicazioni da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)
31.3.2020 per la trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia
5.5.2020 per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate
30.9.2020 scade il termine di presentazione del modello 730 precompilato

Sospensione dell’attività di accertamento da parte degli enti impositori
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

Premio per i lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I datori di lavoro riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno compensandolo nel mod. F24.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Un apposito decreto ministeriale disciplinerà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito.

Credito d’imposta per botteghe e negozi
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito di imposta non si applica alle attività rimaste aperte ai sensi dell’art.1 DM 11.3.2020 (attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 al DM 11.3.2020 e servizi alla persona di cui all’allegato 2 al DM 11.3.2020).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Incentivi fiscali per le erogazioni liberali
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Stefano Spina
Dottore commercialista in Torino
Consulente fiscale FIMAA Torino
Consulente fiscale FIMAA Piemonte

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