tag:blogger.com,1999:blog-3663316008543346112.post7929648716648394493..comments2023-10-11T17:38:22.369+02:00Comments on INFOCASA: CONDOMINIO: LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE AI BALCONIImmobiliare Centocasehttp://www.blogger.com/profile/02647998710433393875noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-3663316008543346112.post-55168566019068526602014-07-15T15:29:20.280+02:002014-07-15T15:29:20.280+02:00Solita confusione italiota. Solo 1 Giudice di meri...Solita confusione italiota. Solo 1 Giudice di merito può giudicare se 1 balcone è proprietà esclusiva oppure parte comunie. Il condomino, può solo ricorrere, ri-correre, correre, imprecare e... pagare, pagare, pagare, pagare.Dirrephttps://www.blogger.com/profile/13207566776349753026noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3663316008543346112.post-75374426315004206982012-11-13T17:27:54.941+01:002012-11-13T17:27:54.941+01:00Altra sentenza.
In tema di condominio negli edific...Altra sentenza.<br />In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti anche se inseriti strutturalmente nella facciata non possono, di regola, annoverarsi tra i beni comuni poiché non sono necessari per l'esistenza del fabbricato, mentre costituiscono la proiezione esterna della unità immobiliare cui accedono. Tuttavia il rivestimento del parapetto e della soletta possono essere beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata.<br />Trib. Roma, 29/04/2011Immobiliare Centocasehttps://www.blogger.com/profile/02647998710433393875noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3663316008543346112.post-64617056717352054422012-10-15T14:46:50.498+02:002012-10-15T14:46:50.498+02:00Una sentenza interessante:
In tema di condominio n...Una sentenza interessante:<br />In tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio, come viceversa accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell'art. 1125 c.c. I balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Tuttavia, gli elementi decorativi dei balconi, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117, n. 3 c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.<br />App. Roma, Sez. IV, 14/09/2011Immobiliare Centocasehttps://www.blogger.com/profile/02647998710433393875noreply@blogger.com