martedì 31 luglio 2012

RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"



RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

La giurisprudenza si è espressa, in modo univoco, contro la possibilità da parte del contribuente di rinunciare alle cosiddette “agevolazioni prima casa” in un momento successivo alla loro richiesta.
Tuttavia, un “Interpello” formulato da un contribuente ha parzialmente modificato questo orientamento come meglio risulta dalla Risoluzione 105/E del 2011.
L’Agenzia delle Entrate ha considerato che per usufruire delle “agevolazioni prima casa” i requisiti necessari sono: 
- impossidenza di una abitazione sita nel medesimo comune dell’immobile che si intende acquistare;
- novità nella fruizione dell’agevolazione;
- residenza nel comune in cui è sito l’immobile.
Il possesso di tutti e tre i requisiti, in sede di richiesta dell’agevolazione, perfeziona il rapporto giuridico tributario laddove dette condizioni risultino effettivamente sussistenti.
La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che: “ non è possibile conseguire l’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa,…, previa rinunzia ad un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina (…)".
A parere della Suprema Corte, infatti, la dichiarazione di voler fruire del beneficio “ non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto”. 
Laddove, però, la dichiarazione resa in atto dal contribuente non asserisca la possidenza del requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile, ma si riferisca all’impegno di trasferire la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto notarile, non si può ritenere perfezionato il rapporto giuridico tributario in quanto l’effettivo realizzarsi dello stesso dipende dal comportamento che il contribuente porrà o non porrà in essere entro il termine dei diciotto mesi.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ritiene che: “Proprio in considerazione della peculiarità di tale condizione, il cui verificarsi dipende da un comportamento del contribuente, si ritiene che laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile".
A tal fine, l’acquirente che non intenda adempiere all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare un’apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d’intenti espressa in atto di voler trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall’acquisto e richieda la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.
Il contribuente sarà quindi chiamato a versare, esclusivamente, la differenza tra l’imposta dovuta normalmente e l’imposta effettivamente pagata, maggiorata degli interessi maturati dal momento della registrazione dell’atto notarile di trasferimento al momento del versamento della maggiore imposta dovuta.



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Giorgio PIZZI





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