sabato 9 marzo 2013

LOCAZIONE: LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DEL CONDUTTORE



NOTIZIE IN PILLOLE

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, N.2099 DEL 29/01/2013

Intervenendo in tema di locazione, la Suprema Corte si è espressa, con sentenza emessa dalla Terza Sezione, n. 2099 del 29/01/2013 (richiamando il principio statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia)negando al conduttore la facoltà di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, anche quando risulta che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.
Tuttavia, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che la sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore sia da considerarsi legittima nel caso in cui venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo, in caso contrario, uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.



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