giovedì 12 dicembre 2013

NEWS: ESENZIONE IMU PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE


NEWS: ESENZIONE IMU PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE
Con la Risoluzione n. 11/DF dell'11 dicembre 2013 il Dipartimento delle Finanze, in risposta ad un interpello presentato dall'ANCE (Associazione nazionale dei costruttori edili) è intervenuta per la prima volta in materia di esenzione, per i fabbricati "merce", dall'imposta municipale propria (IMU), introdotta con l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013 del 28 ottobre 2013, n. 124, a partire dall'01/07/2013.. 
La questione sottoposta all'esame del ministero è se nel concetto di "fabbricati costruiti", ai quali fa riferimento la norma sopra citata, possa farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa abbia proceduto ad interventi di "incisivo recupero", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) - interventi di restauro e di risanamento conservativo-, d) - interventi di ristrutturazione edilizia -  ed f) - interventi di ristrutturazione urbanistica -, del D.P.R. n. 380/2001
A tale quesito la risoluzione ha dato risposta affermativa stabilendo che l'esenzione dall'IMU per il cosiddetto "magazzino" di invenduti delle imprese edili,  in vigore dal 1° luglio 2013, si applica anche per i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale la stessa sia intervenuta con lavori di restauro e risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia od urbanistica
Sempre secondo il ministero dell'Economia i fabbricati, oggetto di interventi di "incisivo recupero" rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione IMU solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazioneIn ogni caso, tali fabbricati non devono essere locati.
Restano invece esclusi dall'esenzione IMU, secondo i tecnici del Dipartimento delle Finanze, i fabbricati acquistati sui quali l'impresa edile abbia effettuato solamente interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
A tal fine l'art. 2, comma 1 del D.L. 102/2013, convertito in legge, stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e purché detti immobili non siano locati; resta invece dovuta l'IMU fino al 30 giugno 2013.


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