domenica 28 settembre 2014

DEROGA ALLE NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI


DEROGHE AI CONTRATTI DI LOCAZIONE
AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE

L’art. 18 del D.L. 133/2014 (convertito con modificazioni nella Legge n. 164/2014, pubblicata sulla G.U. n. 262/2014) ha ampliato la libertà delle parti nella regolamentazione di alcuni contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo.
La novità concerne i contratti di locazione:
  • di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera;
  • per i quali sia previsto un canone annuo superiore a 150.000,00 euro;
  •  che siano provati per iscritto

Per essi è prevista la possibilità di derogare alla disciplina dettata dalla L. 27.7.78 n. 392, regolando in autonomia i ter­mi­ni e le condizioni contrattuali.
Ne deriva, ad esempio, la possibilità, per le parti, di disporre liberamente in materia di:
  • durata del contratto e di rinnovo del medesimo;
  •  variazione in aumento del canone;
  • diritto di prelazione;
  •  indennità di fine rapporto.
La legge di conversione ha ampliato il limite di canone annuo, che passa da € 150.000 ad € 250.000 al di sotto del quale non si può derogare alla disciplina della L.392/78 escludendo inoltre i locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale.

Inoltre la deroga non si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 133/2014 e quindi non ha in ogni caso effetto sui giudizi pendenti.





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