venerdì 3 aprile 2015

LA REGISTRAZIONE DEI PRELIMINARI RICHIESTA DAGLI AGENTI IMMOBILIARI




LA REGISTRAZIONE DEI PRELIMINARI
RICHIESTA DAGLI AGENTI IMMOBILIARI



Molti Agenti Immobiliari, recandosi presso gli Uffici del Registro dell'Agenzia delle Entrate, al fine di registrare scritture private non autenticate di natura negoziale (per lo più preliminari di compravendita) senza essere stati delegati da uno dei contraenti (venditore/acquirente), richiedendo di registrare in proprio in quanto (anche se non autorizzati dai contraenti) solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta, si sono sentiti rifiutare la registrazione del preliminare in quanto, a detta dell’impiegato, non  sono “parte del contratto”.
A questo proposito, si è provveduto a richiedere alla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – Settore Servizi e Consulenza - un parere chiarificatore ed univoco.
Con apposita Circolare l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto segue: “… (omissis) con riferimento alle domande poste dall’interpellante, deve ritenersi ai fini della registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale che la delega non è richiesta poiché per gli Agenti di Affari è la stessa disposizione normativa che prescrive l’adempimento obbligatorio delle registrazione sia del preliminare di compravendita che del contratto di locazione.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, per lo meno quelle ubicate nella Regione Piemonte, non possono rifiutarsi di accettare di registrare le “scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari "(art. 10d-bis T.U. n. 131/1986) presentate, quale richiedente, dall’Agente Immobiliare che ha mediato la transazione.
Giorgio Pizzi

Studio Pizzi & Partners Torino

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