martedì 29 settembre 2015

NUOVO A.P.E. DAL PRIMO OTTOBRE 2015


L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
IN ITALIA E IN PIEMONTE DAL 1 OTTOBRE 2015

Il 1 ottobre 2015 entra in vigore la nuova normativa che cambia profondamente l’Attestato di Prestazione Energetica conosciuto sino ad ora. Si tratta dell’ultimo passo del cammino iniziato nel 2010 con l’emanazione della Direttiva Europea 2010/31/CE, recepita dalla Legge nazionale 90 del 3 agosto 2013, alle quali sono seguiti i Decreti Attuativi del 26 giugno del corrente anno che hanno sancito l’entrata in vigore del nuovo pacchetto normativo in campo di efficientamento  energetico.

NON SOLO NUOVO A.P.E.
La nuova imminente normativa prevede, in aggiunta alle novità che riguardano l’Attestato di Prestazione Energetica, anche l’emanazione dei nuovi requisiti minimi delle costruzioni, che detteranno il passo da qui al 2021.Questa nuova normativa prevede due step di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici: il primo è quello del 1 ottobre, il secondo sarà messo in atto nel 2021, data a partire dalla quale sarà obbligatoria la costruzione di Edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building), ovvero gli Edifici ad Energia Quasi Zero, previsti dalle Direttive Europee.

 COSA CAMBIA NEL NUOVO A.P.E.
Il primo cambiamento che porta con sé il nuovo Attestato di Prestazione Energetica è il suo essere un documento unico che segue delle linee guida a livello nazionale. Un passo avanti rispetto alla situazione precedente, frammentata a causa di tanti documenti figli di recepimenti regionali di una normativa nazionale, che rendeva difficile confrontare le prestazioni energetiche di edifici siti in regioni diverse.
Il documento sarà poi più ricco e completo, non più costituito da due pagine ma da cinque. Le prime due conterranno informazioni “user friendly” dedicate al cittadino, con indicazioni qualitative e maggiormente fruibili da un’utenza comune, mentre la terza e la quarta offriranno approfondimenti per un’utenza più tecnica. La quinta costituirà invece una sorta di legenda di aiuto alla lettura del documento.
Di seguito un'analisi delle informazioni contenute nel nuovo Attestato, in particolar modo incentrata sulle prime due pagine, dedicate al cittadino, e utili a comprendere la prestazione energetica del fabbricato per poterla comparare con quella di altri.

Prima Pagina
Riporterà i dati generali del fabbricato costituiti da destinazione d’uso, oggetto dell’Attestato e Dati identificativi geografici e catastali.
Per quanto riguarda la Prestazione Energetica affrontiamo subito il dato di maggior interesse: la classe energetica. Mentre nella configurazione precedente la scala era costituita da 8 classi in aggiunta alla NC dove la miglior prestazione energetica era identificata come A+ mentre la peggiore con la lettera G, le nuove disposizioni prevedono 10 classi e vedono invariata la parte bassa, eliminando però la classe NC. Nella parte alta invece la A si suddivide in quattro sotto classi, dalla A1 fino alla A4.
Ma il cambiamento più consistente riguarda l’oggetto ed il metodo della nuova classificazione. Mentre prima infatti si definiva un edificio più o meno prestazionale in base al fabbisogno di energia complessiva, con il nuovo A.P.E. viene considerata solo la quota non rinnovabile. Sarà importante evidenziare questa differenza all’utente che valuta un immobile, soprattutto in caso di paragone di due fabbricati, alimentati l’uno da fonti fossili (ad esempio una caldaia a metano), e l’altro da un generatore che sfrutta fonti rinnovabili (come una pompa di calore o una caldaia a biomassa). Infatti, pur con caratteristiche di involucro similari, l’immobile alimentato da fonti rinnovabili sarà favorito dal punto di vista della classificazione; tuttavia non è detto che tale differenziazione sia direttamente proporzionale alla spesa da sostenere per il riscaldamento.
Altra modifica che riguarda l'oggetto della classificazione riguarda i servizi che vengono valutati: se prima infatti venivano presi in considerazione i fabbisogni per riscaldamento e per produzione di acqua calda sanitaria ora verranno valutati anche i fabbisogni per ventilazione e per raffrescamento, nei settori non residenziali verranno poi valutati anche i fabbisogni per illuminazione e per il trasporto delle persone.
Per quanto riguarda invece il metodo della classificazione avremo una suddivisione in classi  dettata da un confronto con un ipotetico medesimo edificio per il quale si sta valutando la prestazione energetica, ma avente caratteristiche di involucro idonee ai requisiti richiesti dal 2021 e con una dotazione impiantistica standard; l’Attestato conosciuto sino ad ora in Piemonte, lo ricordiamo, prevedeva una suddivisione delle classi dettata da limiti di fabbisogni energetici assoluti. Anche questa è una modifica importante da tenere presente perché è presumibile che il parco immobiliare esistente, in particolare quello edificato prima dell'entrata in vigore della normativa del 2005/2006, si attesterà senza particolari differenziazioni nella parte bassa della classificazione energetica. Si rimanda comunque alla messa a regime della nuova normativa per avere i primi risultati attendibili.
Sarà comunicata, sempre nella prima pagina, una valutazione sulla prestazione energetica del fabbricato relativa al comportamento dell'involucro in clima invernale ed estivo. Questo dato sarà comunicato attraverso delle emoticons che indicheranno una qualità alta, media o bassa del fabbricato; sarà presente anche una sezione relativa ad un confronto con edifici similari nuovi ed esistenti sulla base di dati statistici pubblicati dall'ENEA.

Seconda pagina
Nel primo riquadro verranno riportati i consumi energetici, suddivisi per fonti energetiche e informazioni aggiuntive in merito alla prestazione del fabbricato e alla quantità di emissioni di CO2.
Nel seconda metà della pagina verranno invece riportate le raccomandazioni.                 Questa sezione era già presente nel vecchio Attestato, ma in quello nuovo prende maggiore importanza, andando a definire la tipologia di ristrutturazione che comporta l'intervento previsto, il tempo di ritorno e la classe energetica raggiungibile effettuando il singolo intervento o la complessità degli interventi suggeriti dal tecnico certificatore.

Terza e quarta pagina
Nella terza pagina vengono riportati dati di dettaglio sul fabbricato, alcuni dei quali necessari alla definizione delle emoticons presenti nella prima pagina. In tal modo questa parte è così utile ad un occhio tecnico per capire l'effettiva prestazione dello stesso; e dati di dettaglio sugli impianti riportanti in particolar modo le efficienze medie delle varie componenti impiantistiche e gli indici di prestazioni suddivisi per servizio energetico.
La quarta pagina contiene invece una sezione dedicata ad informazioni aggiuntive di natura maggiormente tecnica sulla possibilità di miglioramento della prestazione energetica del fabbricato e i dati e le dichiarazioni da parte del soggetto certificatore.

Altre novità
Durata dell'Attestato: dal punto di vista non tecnico costituisce una delle più grosse novità. Mentre il vecchio Attestato aveva una durata unica, fissata in 10 anni dal giorno della compilazione dello stesso, la nuova normativa prevede una durata variabile in base alla regolarità degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare degli impianti termici. Infatti se sono rispettate tutte le prescrizioni normative è prevista una durata analoga a quella della situazione precedente (10 anni), mentre in presenza di  irregolarità rilevate il documento potrebbe anche avere una durata di pochi mesi.
Sopralluogo obbligatorio: le nuove linee guida prevedono esplicitamente almeno un sopralluogo nell'immobile per il reperimento delle informazioni. E' importante quindi sottolineare che con la nuova situazione normativa professionisti che propongono la redazione dell'Attestato senza nemmeno visionare l'immobile producono una documentazione non a norma e di conseguenza eventualmente impugnabile e contestabile.
A.P.E. per intero edificio: in Piemonte le disposizioni normative sulla possibilità di redigere un Attestato unico per immobili con più unità abitative e dotate di riscaldamento centralizzato erano contrastanti tra la normativa Regionale e quella nazionale in particolar modo dopo l'uscita della Legge 90/2013, che esplicita la possibilità di aggregare più unità abitative solo in determinati e limitati casi. La normativa piemontese consentiva infatti, nel caso di fabbricato condominiale, entrambe le possibilità, ovvero la redazione di unico Attestato come di un Attestato per ognuna delle unità abitative. La situazione attuale invece, vista la volontà della Regione Piemonte di non legiferare, attuata dall'abrogazione della Legge Regionale 13/2007, fino ad allora normativa faro in campo di risparmio energetico, e vista l'adozione delle nuove linee guida nazionali, prevede la presenza di un Attestato di Prestazione Energetica per ogni unità abitativa, ad esclusione delle limitate casistiche previste dalla normativa. Anche in questo caso quindi, se si è di fronte ad un edificio di nuova costruzione, dotato di un unico documento per l'intero fabbricato condominiale,  si è in possesso di un documento redatto in modo irregolare.
Format per annunci immobiliari: le nuove linee guida prevedono che negli annunci commerciali non riportino più solamente la classe e l'IPE ma un  numero maggiore di dati: gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio (sia rinnovabile che non rinnovabile) e la classe energetica corrispondente. Altra novità è quella che prevede esplicitamente l'adozione di un format comune per la comunicazione dei dati energetici, ad esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa.
Si ricorda infine che l'Attestato di Prestazione Energetica, sia nella situazione precedente che in quella che vede l'applicazione della nuova normativa, fa riferimento ad un utilizzo in condizioni standard dell'edificio, condizioni stabilite dalla normativa, questo per poter rendere confrontabili edifici diversi. Il consumo energetico effettivo verrà invece stabilito dall'uso specifico della singola utenza.


arch. Fabio Maina
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DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 26/06/2015

DELIBERA REGIONE PIEMONTE SETTEMBRE 2015