domenica 31 gennaio 2016

DETRAZIONE FISCALE PER ACQUISTO BOX PERTINENZIALE



DETRAZIONE FISCALE PER L'ACQUISTO DI UN BOX PERTINENZIALE NUOVO


L'art 1 della Legge n. 449/97 ha introdotto da qualche anno la possibilità di avvalersi di uno sconto fiscale in caso di ristrutturazioni immobiliari. Tra gli interventi edilizi su edifici residenziali esistenti ammessi a detrazione Irpef del 50%, si annovera anche la costruzione di box auto pertinenziali.
La legge di Stabilità 2016 ha prorogato sino al 31 dicembre 2016 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.
Premesso che la detrazione spetta esclusivamente se si acquista dal soggetto che ha costruito o ristrutturato il box o posto auto ed è limitata alle sole spese di costruzione/ristrutturazione, gli adempimenti sono molto semplici per cui è consigliabile, a chi sta per acquistare un immobile di nuova costruzione con il box pertinenziale, di richiedere al venditore l’attestazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell’autorimessa.
Inoltre, la condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra il box o il posto auto già realizzato e l’abitazione.
I requisiti indispensabili per beneficiare della detrazione sono:
 pagamento tramite bonifico bancario che riporti la causale del versamento (detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione che deve coincidere con chi dispone il bonifico, il codice fiscale o la partita Iva del costruttore; esistono appositi modelli per questo tipo di bonifico;
 attestazione dei costi da parte del costruttore che comprendono le spese di progettazione e di esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali richieste, l’Iva, il bollo, i diritti pagati per le concessioni o assensi urbanistici e gli oneri di urbanizzazione. Restano espressamente esclusi la plusvalenza del venditore, le eventuali spese di intermediazione, il valore dell’area e i costi sostenuti dal costruttore per l’installazione del cantiere.
Con la Risoluzione n. 7/E/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui prima della stipula definitiva dell'atto di compravendita siano stati versati degli acconti pagati con bonifico, lo sconto viene riconosciuto anche su questi acconti purché esista un preliminare di vendita registrato da cui risulti chiaramente il vincolo di pertinenzialità dell'autorimessa rispetto alla casa di proprietà.
In caso contrario, cioè in assenza di registrazione del compromesso, non può essere riconosciuto il bonus perché non esiste un documento, avente data certa, comprovante tale vincolo. La detrazione sarà pertanto limitata a quanto pagato in sede di saldo.
La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui la data del bonifico sia la stessa della stipula dell'atto notarile, purché il pagamento sia stato fatto in un orario precedente al rogito; infatti, anche se il legame con l'abitazione non è definito al momento del pagamento, la pertinenzialità viene riconosciuta se l'atto è stipulato nel medesimo giorno.
E’ bene qui sottolineare che il 50% di detrazione opera sui costi attestati dal costruttore e non sul prezzo del box.
ESEMPIO
Prezzo box = Euro 20.000
Costi box = Euro 13.000
Bonifico di Euro 20.800 (euro 20.000 + Iva 4%)
Detrazione di Euro 6.500 (pari al 50% di euro 13.000).





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lunedì 4 gennaio 2016

LEGGE DI STABILITA' 2016: ALCUNE NOVITA' IN CAMPO IMMOBILIARE


LEGGE DI STABILITA' 2016: ALCUNE NOVITA' IN CAMPO IMMOBILIARE


AGEVOLAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA

La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha stabilito che l’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa” si applica anche nel caso in cui l’acquirente sia ancora in possesso del suo immobile acquistato con lo stesso beneficio purché quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, il nuovo acquisto sarà soggetto a tassazione ordinaria oltre a sanzione, così come previsto dall’art. 1 comma 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/86. Da una prima lettura sembrerebbe non essere più impeditivo, quindi, il possesso di una abitazione nel medesimo Comune se acquistata con agevolazioni, mentre una casa, acquistata (nello stesso Comune) senza agevolazioni, risulterebbe, al contrario, impeditiva per l’applicazione della suddetta norma che, per inciso è il comma 4-bis introdotto all’art. 1, sempre della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/86. Altro fattore da tenere presente è quello rappresentato dal credito d’imposta per il riacquisto, che spetta a chi venda una prima casa e poi riacquisti un’altra “prima casa” entro un anno da detta vendita. Dato che la nuova normativa contenuta nella legge di Stabilità del 2016 permette (ai fini della agevolazione “prima casa”) la vendita posteriore al nuovo acquisto, non si realizzerebbe in tale circostanza la richiesta sequenza (vendita/acquisto) che costituisce l’attuale presupposto per maturare il credito d’imposta.

DETRAZIONE IVA PER ACQUISTO IMMOBILI IN CLASSE A o B

La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) dispone, per gli acquisti, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici, la detrazione IRPEF, dall’imposta lorda, del 50% dell’IVA versata sul corrispettivo d’acquisto e ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi. Allo stato, si ritiene che tale detrazione si applichi in tutti i casi in cui la vendita sia soggetta ad IVA, cioè sia qualora avvenga nei 5 anni dalla fine lavori, sia dopo tale data qualora l’impresa eserciti l’opzione per l’assoggettamento ad IVA

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Con la Legge di Stabilità (L. n. 208/2015), sono prorogate le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Pertanto, rimangono anche per il 2016 le attuali misure, rispettivamente fissate al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica (compresi quelli riguardanti le parti comuni degli edifici condominiali) e al 50% per le ristrutturazioni e per il relativo acquisto di mobili. Saranno quindi prorogati al 31 dicembre 2016 tutti i bonus edilizi, cioè quelli per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il risparmio energetico “qualificato” degli edifici, per le schermature solari, per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di calore alimentati da biomasse combustibili e per le misure antisismiche.

ACQUISTO PRIMA CASA IN LEASING

Sempre la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un nuovo contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale.
In base ad esso la società di leasing si obbliga ad acquistare o far costruire l’immobile su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore il quale, alla scadenza del contratto, ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, la società di leasing ha diritto alla restituzione dell’immobile ed è tenuta a corrispondere a quest’ultimo quanto ricavato dalla vendita del bene dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto; l’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente.
L’utilizzatore può richiedere alla società di leasing la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per un periodo massimo non superiore a 12 mesi, una sola volta nel corso dell’esecuzione del contratto, con successiva proroga automatica del contratto per il periodo di sospensione dello stesso.
Tale richiesta può essere presentata esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale o per limiti di età.
Al rilascio dell’immobile da adibire ad abitazione principale, oggetto della loca­zio­ne finanziaria, si applica il procedimento di sfratto.
Inoltre, viene introdotta una nuova detrazione dall’IRPEF per coloro che acquistano la casa da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di lo­ca­­zio­ne finanziaria. In tal caso dal­l’IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per:
  • i canoni di locazione finanziaria ed i relativi oneri accessori;
  • il costo di riscatto dell’unità immobiliare.

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI

La Legge di Stabilità 2016 reintroduce la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto dei terreni, edificabili e non, posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.
L’aliquota da applicare sull’intero valore rivalutato è del­l’8%.
Per beneficiare dell’agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:
  • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, inge­gnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipa­zione o del terreno;
  • il contribuente versi l’imposta sostitutiva integralmente ovvero, in caso di rateizzazione, la prima delle tre rate annuali di pari importo.


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