sabato 30 maggio 2020

DECRETO RILANCIO: LOCAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA


DECRETO RILANCIO
LOCAZIONI E CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi, già previsto per determinate categorie e limitatamente al mese di marzo 2020 dall’art.65 DL 18/2020, con l’art. 28 del Decreto Rilancio viene esteso ai mesi di aprile e maggio 2020
Nella nuova versione il credito d’imposta:
  1. spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
  2. può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente;
  3. si riferisce al canone di locazione, di leasing o di concessione dell’immobile, di tutti gli immobili ad uso non abitativo;
  4. è pari al 60% del canone mensile, effettivamente pagato nel periodo d’imposta 2020;
  5. non è collegato all’esercizio di una specifica attività per cui spetta anche per le attività che sono rimaste aperte.

Il credito d’imposta spetta inoltre:
  • per i contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto d’azienda purchè comprensivi di almeno un immobile non abitativo. In tal caso il credito d’imposta è pari al 30% del canone complessivo;
  • per le strutture alberghiere ed agrituristiche indipendentemente dal volume d’affari del precedente anno;
  • agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in riferimento al canone dell’immobile destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascun mese e per i conduttori esercenti attività economica il credito spetta a condizione che, nel mese di riferimento per il quale viene utilizzato ci sia stata una diminuzione di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito non è cumulabile con il credito di cui all’art.65 DL 18/2020.
Le modalità di fruizione del credito, mediante la presentazione del mod. F24 in compensazione, sono alternativamente:
  • utilizzo diretto successivo all’avvenuto pagamento del canone;
  • utilizzo in sede di dichiarazione dei redditi.

Inoltre, in base all’art. 122 del DL 34/2020, il credito d’imposta può essere oggetto di cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tuttavia, in caso di cessione, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità attuative della cessione.
Infine il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.






lunedì 25 maggio 2020

DECRETO RILANCIO: L'ECOBONUS



DECRETO RILANCIO E L'ECOBONUS


L'art. 119 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 tratta degli incentivi per l’efficientamento energetico (ecobonus maggiorato) ed altre fattispecie, con una detrazione maggiorata al 110% 
La norma introdotta dal Decreto prevede una detrazione “maggiorata” del 110% per i seguenti interventi:
  1. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo Il massimale di spesa è pari ad euro 60.000 per unità;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitari a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. Il massimale di spesa è pari ad euro 30.000 per unità e si estende alle spese per la bonifica e smaltimento degli impianti sostituiti;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici ovvero con impianti di microcogenerazione. Il massimale di spesa è pari ad euro 30.000 per unità e si estende alle spese per la bonifica e smaltimento degli impianti sostituiti;
  4. altri interventi di efficientamento energetico, individuati dall’art.14 dl 63/2013, eseguiti congiuntamente ad uno dei primi tre interventi;
  5. interventi di sisma-bonus di cui all’art.16 co. 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies DL 63/2013. 
Fruiscono della medesima detrazione i seguenti interventi purchè eseguiti congiuntamente ad uno dei precedenti interventi: 
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica per una spesa complessiva non superiore ad euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, In caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
  • installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati degli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al punto precedente per una spesa complessiva non superiore ad euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
  • installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. 
Le condizioni per poter accedere al bonus maggiorato sono:
  1. occorre assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
  2. ovvero il conseguimento della classe energetica più alta;
  3. da dimostrare attraverso il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE):
  • da parte del tecnico abilitato
  • nella forma della dichiarazione asseverata. 
Possono fruire della detrazione i seguenti soggetti:
  1. persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati:
  •  sui condomini;
  • nelle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale anche se inserite in un condominio. 
Sono espressamente escluse le spese relative agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.
  • istituti autonomi case popolari (Iacp) e soggetti aventi le stesse finalità per gli interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti ed assegnati in godimento ai propri soci. 
La detrazione è pari al 110 % delle spese sostenute:
  • dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. 
Occorre tuttavia tenere presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno:
  • non può essere usufruita negli anni successivi per cui viene persa;
  • non può essere chiesta a rimborso. 
In luogo della detrazione i contribuenti possono optare per:
  • la cessione del credito;
  • l’applicazione dello sconto in fattura. 
In tal caso il contribuente dovrà richiedere anche:
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la detrazione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati (dottori commercialisti ecc.) previa sottoscrizione di apposita polizza
  • per i lavori relativi all’ecobonus, l’asseverazione da parte di un tecnico dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute · per i lavori di sismabonus, l’asseverazione di un professionista sulla riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute. 
Tali soggetti dovranno essere muniti di apposita polizza professionale con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate. 
Il costo delle asseverazioni e attestazioni rientra tra le spese detraibili.







martedì 19 maggio 2020

LA FASE 2 A PARTIRE DAL 18 MAGGIO 2020



LA FASE 2 A PARTIRE DAL 18 MAGGIO 2020

Sabato 16 Maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato immediatamente in vigore il Decreto Legge n. 33/2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, così delineando il quadro normativo nell'ambito del quale a partire dal 18 maggio e fino al 31 Luglio, con appositi successivi provvedimenti (DPCM e regionali) potranno esser disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Per quanto riguarda più in particolare gli spostamenti il Decreto prevede che, a partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa Regione non siano soggetti ad alcuna limitazione, salvo eventuali future misure limitative per specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Al contrario, fino al 2 giugno 2020 compreso restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Per quanto riguarda invece le attività economiche, produttive e sociali, secondo il Decreto, a partire dal 18 maggio, le stesse dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha assunto il documento contenente le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive”, che è stato richiamato nelle proprie premesse dal D.P.C.M. emanato il 17 Maggio scorso.
Nell'ambito normativo suddetto è intervenuto, per quanto riguarda in particolare il Piemonte, il D.P.G.R. del Piemonte n. 57 del 17 Maggio 2020 nel quale sono previste e ribadite le seguenti principali prescrizioni:

  • Sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale;


  • Conseguentemente, non essendo previsto altrimenti nel Decreto regionale, resta fermo il divieto, fino al 2 giugno 2020 (previsto dal D.L. nazionale del 16 Maggio scorso) di effettuare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;


  • I soggetti con febbre (maggiore di 37,5°) oppure con sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19 hanno l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio;


  • È obbligatorio l’uso di idonee protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasposto ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza, salvo i soli casi esclusi (bambini sotto i 6 anni, disabili e/o portatori di patologie incompatibili con il loro uso);


  • Resta vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati

In conseguenza delle suddette previsioni, a partire dal 18 Maggio 2020:

  • È consentito potersi spostare per recarsi a visitare un immobile da acquistare o locare sito in Piemonte; non si rilevano nei provvedimenti delle limitazioni o delle distinzioni riferibili a visite di immobili vuoti o occupati, purché sempre nel rispetto delle dovute cautele;


  • Resta vietato spostarsi per effettuare tali visite al di fuori della propria Regione per i cittadini residenti e/o dimoranti in Piemonte, salvo che ciò dipenda da comprovate esigenze lavorative e/o da motivi di assoluta urgenza, che sarà necessario poter comprovare.


In ogni caso, nel corso di una visita presso un immobile, si rammenta che sarà necessario procedere nel pieno rispetto, da parte delle aziende, delle disposizioni del Protocollo condiviso sottoscritto il 24 Aprile scorso.
Si ricorda, infine, che il D.L. 33/20 dispone (art. 1 n. 16) che tutte le Regioni debbano monitorare “con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica” nei territori di propria competenza e che possano in conseguenza “introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive” rispetto a quelle del decreto-legge, per cui sarà utile e necessario verificare con frequenza le eventuali nuove disposizioni, anche regionali, di interesse.









giovedì 7 maggio 2020

POSSIBILITA' DI VISITARE IMMOBILI SOLO SE DISABITATI





POSSIBILITA' DI VISITARE IMMOBILI SOLO DISABITATI

In data 05/05/2020 è stata pubblicata nella pagina delle FAQ del Governo, sezione pubblici esercizi e attività commerciali, la risposta a un quesito specifico sulla possibilità per i clienti delle agenzie immobiliari di spostarsi per effettuare un sopralluogo presso un immobile.
Fermo restando il principio secondo il quale costituisce una ragione legittima di spostamento e quindi di necessità, recarsi presso gli uffici di una agenzia immobiliare, in quanto attività consentita, il Governo ha stabilito che le visite presso gli immobili potranno avere luogo solo quando questi siano disabitati.
Ricordiamo che l’interpretazione fornita dal Governo è da intendersi valida fino al 17 maggio 2020 e comunque fino all’emanazione di un nuovo Decreto.









lunedì 4 maggio 2020

NUOVA AUTO DICHIARAZIONE MAGGIO 2020



NUOVO MODELLO DI AUTO DICHIARAZIONE COVID-19


E' stato pubblicato il nuovo modulo di autocertificazione, valido dal 04 maggio 2020, da utilizzare per gli spostamenti e da esibire in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine. 
Ricordiamo che, in base al DPCM del 26 aprile 2020, "sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".
Per scaricare il modulo in formato PDF editabile, cliccare QUI .