lunedì 29 giugno 2020

PROROGA VERSAMENTO IMPOSTE DIRETTE



LA PROROGA DEL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE

Con il DPCM 27.6.2020 (in Gazzetta Ufficiale il 29.6.2020), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prorogato dal 30.6.2020 al 20.7.2020 il termine di versamento:
·     del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
·     per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell’impatto dell’emergenza da COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimen­sio­ni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.

La proroga riguarda anche il versamento con la maggiorazione dello 0,4% il cui termine è stato differito dal 30.7.2020 al 20.8.2020.

La proroga si applica ai soggetti che ri­spettano entrambe le seguenti condizioni:
·     esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
·     dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
La proroga riguarda anche i contribuenti che:
·     applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mo­bi­li­tà di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
·     determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
·     dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA,
·     partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
·     devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.










mercoledì 24 giugno 2020

LA LEGGE REGIONALE PIEMONTE N. 13 DEL 29/05/2020



LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 13/2020: PRIME CONSIDERAZIONI

Dal 29/05/2020 è in vigore la Legge della Regione Piemonte N. 13 DEL 29/05/2020 che, all’art. 78, va a definire quelle che vengono considerate le “tolleranze esecutive” e le “tolleranze costruttive”, che potrebbero cambiare in modo considerevole il meccanismo delle regolarizzazioni e delle sanatorie attualmente in vigore.
Al comma 1 viene ripreso quello che è già riportato nel T.U. dell’Edilizia e cioè che tutto quello che rimane entro il 2% di tolleranza rispetto a quanto dichiarato non costituisce una violazione.
Dal comma 2 si iniziano a trovare le prime novità: vengono introdotte le cosiddette “tolleranze esecutive” tra cui: irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, diversa collocazione di impianti e opere interne, queste ultime devono però essere state eseguite in passato durante l’esecuzione dei titolo abilitativi precedenti, non devono costituire violazione della disciplina dell’attività edilizia e non devono pregiudicare l’agibilità dell’immobile;
Al comma 3 viene riportato un esempio di queste tolleranze, tra cui si segnalano in evidenza: le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni, una difforme ubicazione delle aperture interne e tutte le opere che rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria.
Al comma 4 vengono definite le “tolleranze costruttive” ovvero quelle difformità realizzate in passato durante l’esecuzione dei lavori, a cui sia seguita una certificazione di conformità edilizia e di agibilità, che l’amministrazione abbia espressamente accertato e che non abbia contestato come abuso edilizio o rilevante ai fini dell’agibilità.
Al comma 5 si dice che, quelle di cui sopra, non costituendo una violazione edilizia, devono essere comunicate dal tecnico negli elaborati progettuali di nuovi interventi o attraverso adeguati atti di aggiornamento della relativa condizione dell’immobile.
Questa nuova impostazione, come prevedibile, farà sorgere dei problemi di natura interpretativa che dovranno essere chiariti.
In particolare, alcuni casi specifici che dovranno essere correttamente interpretatiti sono:
  • La difformità interna con modifiche che si sarebbe dovuta regolarizzare con CILA in sanatoria, probabilmente, se si tratta solo di una porta interna spostata (vd c. 3), non necessità più di CILA in sanatoria, ma se la difformità è di un muro completamente spostato, o che è stato demolito/costruito, visto che costituisce violazione dell’attività edilizia (vd c. 2), il tecnico come si dovrà comportare?
  • Le difformità esterne che presuppongono assenza/presenza di aperture non dovrebbero rientrare in queste tolleranze, mentre una diversa posizione delle stesse sì?
  • Le difformità esterne che vadano a variare i parametri edilizi (volume e superficie coperta) in aumento non dovrebbero rientrare nella nuova normativa mentre sussiste il dubbio nel caso in cui detti volumi siano inferiori, purché i suddetti non abbiano comportato una modifica dei prospetti esterni.
  • Qualora venga rilevata una difformità di lieve entità, che richiederebbe una CILA in sanatoria, se si esegue l’aggiornamento catastale, in caso di vendita, il notaio rogante andrà a dichiarare che lo stato di fatto è conforme alla planimetria catastale ma non alle pratiche comunali?

Questi come altri aspetti attendono di essere correttamente declinati nell’attività non solo dei tecnici ma anche di chi avrà la commercializzazione dell’immobile interessato al fine di consigliare per il meglio la propria clientela.





lunedì 8 giugno 2020

LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI



LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CREDITO D’IMPOSTA SULLE LOCAZIONI


L’art.28 del DL 19.5.2020 n.34 ha esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi, già previsto per determinate categorie e limitatamente al mese di marzo 2020 dall’art.65 DL 18/2020, ampliando le categorie che possono accedervi ricomprendendo i mesi di aprile e maggio 2020.
L’Agenzia delle Entrate in data 6.6.2020, con la circolare n. 14 e la risoluzione n. 32, ha fornito le prime indicazioni e istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione.

L’art. 65 del dl 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L.24.4.2020 n.27, ha previsto, per gli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito di imposta non si applica:
·         ai contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8 (circ. 3.4.2020 n.8 § 3.2),
·         alle attività rimaste aperte ai sensi dell’art.1 DM 11.3.2020 (attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 al DM 11.3.2020 e servizi alla persona di cui all’allegato 2 al DM 11.3.2020),
·         agli esercenti arti e professioni,
·         ai contratti di affitto di azienda.
Il credito d’imposta matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone al locatore (circ. 3.4.2020 n.8 § 3.1) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal 25.3.2020, con il codice tributo 6914 da utilizzare nella sezione erario.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.

Nella nuova versione, il credito d’imposta:
       spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020,
       può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 19.5.2020 (pertanto l’anno 2019 per i soggetti solari).
La circolare 14/2020 precisa che rientrano nell’agevolazione anche i soggetti regime forfetario (L.190/2014) egli imprenditori e le imprese agricole e gli imprenditori occasionali.
       si riferisce al canone di locazione, di leasing o di concessione dell’immobile, di tutti gli immobili ad uso non abitativo.
In riferimento ai contratti di leasing, la circolare 14/2020 precisa che il credito d’imposta spetta esclusivamente per i contratti di leasing operativi (o di godimento) e non per quelli finanziari (o traslativi) ove il conduttore sostiene i rischi relativi al bene risultando di fatto assimilati ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.
       è pari al 60% del canone mensile, effettivamente pagato nel periodo d’imposta 2020.
Nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche queste ultime possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
       non è collegato all’esercizio di una specifica attività per cui spetta anche per le attività che sono rimaste aperte.
       il credito non è cumulabile con il credito di cui all’art. 65 DL 18/2020.

Gli immobili oggetto di locazione devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di interesse turistico a prescindere dalla loro categoria catastale.
Il credito d’imposta spetta anche per gli immobili destinati promiscuamente all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente a tale attività.

Il credito d’imposta spetta inoltre:

  •   per i contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto d’azienda purché comprensivi di almeno un immobile non abitativo. In tal caso il credito d’imposta è pari al 30% del canone complessivo.Tra i contratti di servizi a prestazioni complesse rientrano quelli che hanno ad oggetto i villaggi turistici, i centri sportivi, le gallerie commerciali e quelli di coworking.
  • per le strutture alberghiere ed agrituristiche, anche stagionali, indipendentemente dal volume d’affari del precedente anno. Le attività per le quali non occorre fare la verifica della diminuzione dei ricavi sono quelle riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO.
  • agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in riferimento al canone dell’immobile destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attiività.


Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 (e quindi pagato entro il 31.12.2020) con riferimento a ciascun mese e per i conduttori esercenti attività economica il credito spetta a condizione che, nel mese di riferimento per il quale viene utilizzato, ci sia stata una diminuzione di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Ai fini della verifica del fatturato occorre fare riferimento alle operazioni effettuate nei singoli mesi e non a quelle registrate o per le quali l’IVA è divenuta esigibile.

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

La fruizione del credito d’imposta è sospesa alla data del pagamento del canone ed è parametrata all’importo effettivamente pagato.
In caso di cessione del credito al locatore a titolo di pagamento del canone stesso il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.
In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento saranno sufficienti le rilevazioni dello stesso nelle scritture contabili del conduttore oppure il documento contabile con la quietanza di pagamento.

Il credito d’imposta può essere:
·         utilizzato in compensazione in corso d’anno,
·         riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa ed utilizzato in tale sede,
·         ceduto al locatore/concedente oppure ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il codice tributo da utilizzare è il “6920” da indicare nella sezione Erario indicando l’anno nel quale il credito è riconosciuto (anno 2020).
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di utilizzo diretto il credito dovrà essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020.
In caso di cessione, la quota di credito non utilizzata dal cessionario nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
In tali casi il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.

Un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità attuative della cessione per cui, ad oggi, non si può ancora porre in essere la cessione del credito.
Qualora le parti vogliano porre in essere tale accordo potranno prevedere l’immediato pagamento del 40% rinviando la cessione al momento dell’emanazione del provvedimento.

Infine il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e del valore della produzione ai fini IRAP.