giovedì 3 luglio 2014

NEWS: IN GIUDIZIO PREVALE LA PRESUNZIONE DELL'OMI


NEWS: IN GIUDIZIO PREVALE LA PRESUNZIONE DEI VALORI RILEVATI DALL'O.M.I.

Con la Sentenza n. 15052 del 02/07/2014 la Corte di Cassazione si è espressa in merito ad un delicato aspetto riguardante il valore di mercato degli immobili così come rilevato dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare). La decisione citata è interessante anche in generale per verificare e prendere coscienza dei rischi fiscali che possono annidarsi nella frequente prassi contrattuale del "cambio camere" in caso di acquisto, da parte del costruttore, di terreno o immobile da ristrutturare/ricostruire
La vicenda prende spunto da un avviso di accertamento che l'Agenzia delle Entrate ha notificato ad una società di costruzioni imputandole maggiori ricavi rispetto agli importi indicati negli atti di compravendita.
I primi due gradi di giudizio davano ragione all'ente accertatore, confermando la legittimità della pretesa.
La ricorrente proponeva ricorso avverso la decisione di merito eccependo la legittimità dell'accertamento fondato sul valore degli immobili così come risultanti dai dati dell'OMI.
La Suprema Corte, nel confermare la decisione di merito, ha evidenziato come la società di costruzioni si sia limitata esclusivamente a contestare, tout court, l'applicazione della presunzione legale quale determinazione automatica del valore dell'immobile e non piuttosto sul criterio di indagine adottato dall'Agenzia delle Entrate per la raccolta dei dati.
In altre parole, la Corte di Cassazione ha stabilito che debba essere il contribuente a contrastare la presunzione dei valori immobiliari, così come riportati dall'OMI, contestando le quotazioni in funzione, per esempio, della correttezza della zona omogenea applicata, ovvero di quella analoga applicata, o del periodo dei valori utilizzati in rapporto alla data in cui sono stati rogitati gli atti o, ancora, in funzione dello stato conservativo dell'immobile compravenduto.



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