lunedì 23 luglio 2012

INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI


Interessi di mora per ritardati pagamenti.

Giova ricordare che la normativa europea sugli interessi di mora è stata recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 09 ottobre 2002 n. 231  (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
In particolare, si intende esaminare la stessa con riferimento all’attività dell’agente immobiliare in quanto imprenditore.

Essa si applica alla transazioni commerciali : “…tra imprese  ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.”

Le disposizioni di cui al D.Lgs. n°231: “…. si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.”
Non si applicano a: “…debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; richieste di interessi inferiori a 5 euro; pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.”

L’imprenditore creditore, cioè: “ …ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione.” “….. ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articolo 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”

Gli interessi moratori decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alle seguenti scadenze:
-      trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
-     trenta giorni dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
-    trenta giorni dalla data della prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella della prestazione dei servizi;
-    trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

L’imprenditore creditore: “…. ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile; i costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.”

Per la tutela del creditore, considerata parte contrattualmente più debole nella formulazione del contratto, il D.Lgs. in esame ha stabilito: “ .. L’accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura dei servizi oggetto del contratto, alle condizioni dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
Si considera, in particolare, gravemente iniquo l’accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obbiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ………..”.
Il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità dell’accordo e, avuto riguardo all’interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui sopra, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell’accordo medesimo.

L’ammontare del saggio degli interessi da applicare, ai fini del D.Lgs. in esame, è determinato su base annua, all'inizio di ogni semestre, dal saggio di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali.

E’ pertanto necessario, nel calcolare detti interessi di mora, tener conto del saggio di interesse in vigore nei singoli semestri .

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato pubblicato sulla       Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13/07/2012, ha stabilito che, per il periodo dal 1° luglio – 31 dicembre 2012, il saggio di interesse di cui al comma 1 dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all’1%.

In sintesi per detto semestre il saggio di interesse applicabile è pari all’8% (7 fisso + 1 variabile ).

Interessante sottolineare che, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, numero 1, del D.P.R. n. 633/1972,  gli interessi di mora sono esclusi dall’imposta sul valore aggiunto.


Giorgio PIZZI




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