lunedì 17 febbraio 2020

BONUS FACCIATE



BONUS FACCIATE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2 del 14/02/2020, ha fornito i primi chiarimenti sul “Bonus facciate”.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444.
I contribuenti che usufruiscono del bonus facciate  non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante oppure per lo “sconto in fattura”.
Possono usufruire della detrazione tutti i soggetti passivi compresi quelli che conseguono un reddito d’impresa (società di persone e di capitali).
Per poter usufruire della detrazione i soggetti devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o, se antecedente all'avvio, a quello di sostenimento delle spese.
Può usufruire della detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
La detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Sono esclusi gli interventi di:
  • costruzione dell’immobile
  • demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art.3 co.1 lett. d) Dpr 6.6.2001 n.380

Sono ricompresi invece:
  • gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

Gli interventi devono riguardare la facciata esterna ovvero l’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Analogamente la detrazione non spetta per le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico,
La detrazione si riferisce alle spese sostenute nell'anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2020.
Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento alla GUIDA BONUS FACCIATE edita dall'Agenzia delle Entrate.







1 commento:

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