martedì 21 aprile 2020

DECRETO LIQUIDITA': LE PRINCIPALI NOVITA'



LE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL DECRETO N. 23/2020 “LIQUIDITÀ” 

Il Decreto n. 23 dell’8.4.2020 denominato “Liquidità” prevede, oltre ad un allungamento di alcune proroghe dei versamenti fiscali, conseguenti al prolungarsi dell’emergenza da Covid-19, un pacchetto di misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO ALLE IMPRESE 
Le imprese potranno accedere ai finanziamenti bancari garantiti dal fondo centrale di garanzia PMI nel seguente modo:
  • per il finanziamento di importi non superiori ad euro 25.000,00 erogati a piccole e medie imprese oppure persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la garanzia sarà pari al 100% della somma finanziata. A tal fine le imprese dovranno autocertificare che la propria attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. Il finanziamento deve prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, una durata non superiore a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione.
  • per il finanziamento di importi superiori ad euro 25.000,00 la garanzia sarà pari al 90% della somma finanziata. In ogni caso l’importo del finanziamento non può superare il maggiore dei seguenti elementi:
  1. 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato, ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
  2. il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio, ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l’impresa abbia avviato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa;
  3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese di maggiori dimensioni con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Le richieste di finanziamento saranno veicolate dai singoli istituti di credito. 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI
Per i soggetti esercenti attività di impresa o arte o professione con sede in Italia con ricavi o compensi non superiori ad euro 50.000.000,00 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (si tratta dei ricavi, desunti dal conto economico, relativi all’esercizio 2019 per i soggetti solari) sono sospesi i seguenti versamenti in autoliquidazione:
  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati comprese le addizionali,
  • IVA,
  • contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
al verificarsi di una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto al corrispondente mese dell’esercizio precedente con riferimento ai mesi di marzo ed aprile 2020.
La sospensione opera nel seguente modo:
  • riduzione del fatturato del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019: sono sospesi i versamenti da effettuare nel mese di aprile 2020,
  • riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto a aprile 2019: sono sospesi i versamenti da effettuare nel mese di maggio 2020.
La sospensione opera anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente 31.3.2019. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure rateizzati fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Inoltre l’Agenzia delle Entrate e l’INPS incroceranno i dati del fatturato di coloro che hanno sospeso i versamenti per verificarne i requisiti. Per tutti i soggetti, i versamenti relativi a:
  • tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085),
  • ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo, mediazione ed opere dell’ingegno (codice tributo 1040),
  • ritenute d’acconto sui pagamenti dei condomini (codice tributo 1019 e 1020),
  • ritenute d’acconto sui corrispettivi delle locazioni brevi (codice tributo 1919)
in scadenza il 16.3.2020 sono prorogati al 16.4.2020 (con una proroga dei termini rispetto all’originaria scadenza prevista per il 20.3.2020). 

RICAVI SOGGETTI A RITENUTA D’ACCONTO
Per i soggetti esercenti attività di impresa o arte o professione con sede in Italia con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000,00 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (si tratta dei ricavi, desunti dal conto economico, relativi all’esercizio 2019 per i soggetti solari ) i ricavi e compensi percepiti tra il 17.3.2020 ed il 31.5.2020 (la proroga del DL 18/2020 riguardava i ricavi fino al 31.3.2020) non sono assoggettati a ritenute d’acconto a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. Inoltre è necessario indicare nella “Causale” della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020». (Circ. 3.4.2020 n.8 § 1.13). Infine tali soggetti provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 oppure rateizzati fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

METODO PREVISIONALE PER IL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA
Gli acconti di imposta per IRPEF (e relative addizionali), IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti solari e le persone fisiche si tratta degli acconti da versare, salvo proroghe, nei mesi di giugno e novembre 2020) non scontano interessi e sanzioni se versati, applicando il metodo previsionale, in misura non inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020. Pertanto, se l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2020 sarà pari a 100, gli acconti dovuti (al di là dell’applicazione del metodo storico che è sempre permessa) dovrebbero essere almeno pari ad euro 50 a giugno e 50 a novembre. Con la norma in esame non si applicano sanzioni se vengono versati acconti pari ad euro 40 a giugno (80% di 50) ed a novembre. 

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 
I termini per usufruire delle agevolazioni “prima casa” quali:
  • l’anno per il riacquisto dell’immobile con le agevolazioni,
  • l’anno per la cessione dell’immobile precedentemente acquistato,
  • i 18 mesi per il trasferimento della residenza,
  • l’anno per usufruire del credito d’imposta, 
sono sospesi nel periodo compreso tra il 23.2.2020 ed il 31.12.2020.

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre, in scadenza il 20.4.2020, può essere prorogato al 20.7.2020 se di ammontare inferiore ad euro 250,00. Analogamente il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre e secondo trimestre, in scadenza il 20.7.2020, può essere prorogato al 20.10.2020 se complessivamente (e quindi sommando quanto dovuto per il primo trimestre e quanto dovuto per il secondo trimestre) di ammontare inferiore ad euro 250,00. Ad esempio:
  • se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2020 è pari a 100,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.4.2020, ma entro il 20.7.2020;
  • se per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2020 l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è pari a 50,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.7.2020, ma entro il 20.10.2020, unitamente ai 100,00 euro dovuti per il primo trimestre.
CREDITO D’IMPOSTA
PER L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO


Il credito d’imposta, originariamente previsto per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’art. 64 DL 18/2020, trova applicazione anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Si evidenzia che la documentazione attestante tali acquisti potrà, in caso di verifica, essere utilizzata a supporto dell’adeguatezza delle misure adottate, a tutela dei lavoratori, nell’ambito del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.3.2020. Un apposito DM disciplinerà le modalità di applicazione e di fruizione del credito.


dott. Stefano Spina
Commercialista in Torino




Nessun commento:

Posta un commento