lunedì 25 maggio 2020

DECRETO RILANCIO: L'ECOBONUS



DECRETO RILANCIO E L'ECOBONUS


L'art. 119 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 tratta degli incentivi per l’efficientamento energetico (ecobonus maggiorato) ed altre fattispecie, con una detrazione maggiorata al 110% 
La norma introdotta dal Decreto prevede una detrazione “maggiorata” del 110% per i seguenti interventi:
  1. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo Il massimale di spesa è pari ad euro 60.000 per unità;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitari a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. Il massimale di spesa è pari ad euro 30.000 per unità e si estende alle spese per la bonifica e smaltimento degli impianti sostituiti;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici ovvero con impianti di microcogenerazione. Il massimale di spesa è pari ad euro 30.000 per unità e si estende alle spese per la bonifica e smaltimento degli impianti sostituiti;
  4. altri interventi di efficientamento energetico, individuati dall’art.14 dl 63/2013, eseguiti congiuntamente ad uno dei primi tre interventi;
  5. interventi di sisma-bonus di cui all’art.16 co. 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies DL 63/2013. 
Fruiscono della medesima detrazione i seguenti interventi purchè eseguiti congiuntamente ad uno dei precedenti interventi: 
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica per una spesa complessiva non superiore ad euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, In caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
  • installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati degli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al punto precedente per una spesa complessiva non superiore ad euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
  • installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. 
Le condizioni per poter accedere al bonus maggiorato sono:
  1. occorre assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
  2. ovvero il conseguimento della classe energetica più alta;
  3. da dimostrare attraverso il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE):
  • da parte del tecnico abilitato
  • nella forma della dichiarazione asseverata. 
Possono fruire della detrazione i seguenti soggetti:
  1. persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati:
  •  sui condomini;
  • nelle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale anche se inserite in un condominio. 
Sono espressamente escluse le spese relative agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.
  • istituti autonomi case popolari (Iacp) e soggetti aventi le stesse finalità per gli interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti ed assegnati in godimento ai propri soci. 
La detrazione è pari al 110 % delle spese sostenute:
  • dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. 
Occorre tuttavia tenere presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno:
  • non può essere usufruita negli anni successivi per cui viene persa;
  • non può essere chiesta a rimborso. 
In luogo della detrazione i contribuenti possono optare per:
  • la cessione del credito;
  • l’applicazione dello sconto in fattura. 
In tal caso il contribuente dovrà richiedere anche:
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la detrazione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati (dottori commercialisti ecc.) previa sottoscrizione di apposita polizza
  • per i lavori relativi all’ecobonus, l’asseverazione da parte di un tecnico dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute · per i lavori di sismabonus, l’asseverazione di un professionista sulla riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute. 
Tali soggetti dovranno essere muniti di apposita polizza professionale con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate. 
Il costo delle asseverazioni e attestazioni rientra tra le spese detraibili.







Nessun commento:

Posta un commento