martedì 19 maggio 2020

LA FASE 2 A PARTIRE DAL 18 MAGGIO 2020



LA FASE 2 A PARTIRE DAL 18 MAGGIO 2020

Sabato 16 Maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato immediatamente in vigore il Decreto Legge n. 33/2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, così delineando il quadro normativo nell'ambito del quale a partire dal 18 maggio e fino al 31 Luglio, con appositi successivi provvedimenti (DPCM e regionali) potranno esser disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Per quanto riguarda più in particolare gli spostamenti il Decreto prevede che, a partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa Regione non siano soggetti ad alcuna limitazione, salvo eventuali future misure limitative per specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Al contrario, fino al 2 giugno 2020 compreso restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Per quanto riguarda invece le attività economiche, produttive e sociali, secondo il Decreto, a partire dal 18 maggio, le stesse dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha assunto il documento contenente le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive”, che è stato richiamato nelle proprie premesse dal D.P.C.M. emanato il 17 Maggio scorso.
Nell'ambito normativo suddetto è intervenuto, per quanto riguarda in particolare il Piemonte, il D.P.G.R. del Piemonte n. 57 del 17 Maggio 2020 nel quale sono previste e ribadite le seguenti principali prescrizioni:

  • Sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale;


  • Conseguentemente, non essendo previsto altrimenti nel Decreto regionale, resta fermo il divieto, fino al 2 giugno 2020 (previsto dal D.L. nazionale del 16 Maggio scorso) di effettuare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;


  • I soggetti con febbre (maggiore di 37,5°) oppure con sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19 hanno l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio;


  • È obbligatorio l’uso di idonee protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasposto ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza, salvo i soli casi esclusi (bambini sotto i 6 anni, disabili e/o portatori di patologie incompatibili con il loro uso);


  • Resta vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati

In conseguenza delle suddette previsioni, a partire dal 18 Maggio 2020:

  • È consentito potersi spostare per recarsi a visitare un immobile da acquistare o locare sito in Piemonte; non si rilevano nei provvedimenti delle limitazioni o delle distinzioni riferibili a visite di immobili vuoti o occupati, purché sempre nel rispetto delle dovute cautele;


  • Resta vietato spostarsi per effettuare tali visite al di fuori della propria Regione per i cittadini residenti e/o dimoranti in Piemonte, salvo che ciò dipenda da comprovate esigenze lavorative e/o da motivi di assoluta urgenza, che sarà necessario poter comprovare.


In ogni caso, nel corso di una visita presso un immobile, si rammenta che sarà necessario procedere nel pieno rispetto, da parte delle aziende, delle disposizioni del Protocollo condiviso sottoscritto il 24 Aprile scorso.
Si ricorda, infine, che il D.L. 33/20 dispone (art. 1 n. 16) che tutte le Regioni debbano monitorare “con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica” nei territori di propria competenza e che possano in conseguenza “introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive” rispetto a quelle del decreto-legge, per cui sarà utile e necessario verificare con frequenza le eventuali nuove disposizioni, anche regionali, di interesse.









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