mercoledì 14 luglio 2021

RIDUZIONE CANONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

 


IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

PER LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE


L’art.9 quater del DL 137/2020 ha previsto un contributo a fronte della riduzione del canone di locazione degli immobili abitativi.

Il contributo, pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni, è calcolato su un importo massimo di riduzione dei canoni pari ad euro 1.200,00.

Il contributo spetta a qualunque soggetto e quindi anche alle società.

 Per fruire del contributo è necessario che:

  • sussista alla data del 29.10.2020 un contratto di locazione di tipo abitativo avente a oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato nell’elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. 87/2003;
  • l'immobile concesso in locazione sia l’abitazione principale del conduttore;
  • la riduzione del canone riguardi tutto l'anno 2021 o per parte di esso;
  • l’accordo di rinegoziazione sia successivo al 24.12.2020 e sia comunicato, entro il 31.12.2021, all'Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI o le altre procedure di registrazione.

Per poter fruire del contributo il locatore (o un intermediario appositamente delegato) deve presentare, entro il 6.9.2021, un’apposita istanza in base al modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6.7.2021 n.180139.

La trasmissione avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

L'istanza deve indicare:

  • il codice fiscale del locatore;
  • l'IBAN del conto corrente intestato al locatore richiedente;
  • i dati del contratto o dei contratti oggetto di rinegoziazione, la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l'importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione e l'indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.

Come accennato il contributo che verrà accreditato sul conto corrente indicato nell’istanza è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Dopo il 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.

Se le risorse stanziate dal governo per il pagamento del contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze presentate, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto, per la corretta compilazione dell’istanza, una utile guida scaricabile cliccando QUI .


dott. Stefano Spina

Commercialista in Torino





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